2 Gennaio 2023

CALCOLO DELL’USUFRUTTO AI FINI FISCALI 2023

Si riporta la tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell’USUFRUTTO e della NUDA PROPRIETÀ, in vigore dal 1° gennaio 2023, a seguito dell’intervenuta variazione del tasso legale di interessi (passato dall’1,25% al 5%) di cui al decreto Ministero dell’Economia e Finanze 13 dicembre 2022, (pubblicato nella G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022), percentuali calcolate avuto riguardo al prospetto dei coefficienti approvato con decreto Ministero dell’Economia e Finanze 20 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 304  del 30  dicembre 2022); nella Tabella, in relazione alle fasce di età dell’USUFRUTTUARIO (anni già compiuti), vengono riportate le percentuali, rispetto al valore della piena proprietà, da riferire rispettivamente all’usufrutto ed alla nuda proprietà (esempio: usufruttuario anni 62 compiuti; valore piena proprietà €. 100.000,00; valore usufrutto 55%= €. 55.000,00.; valore nuda proprietà 45%=€. 45.000,00). Dette percentuali sono rimaste invariate (nonostante la modifica del tasso legale e dei coefficienti) rispetto a quelle in vigore nel 2022.

 

età usufruttuario
valore usufrutto
valore nuda proprietà

da 0 a 20
95%
5%

da 21 a 30
90%
10%

da 31 a 40
85%
15%

da 41 a 45
80%
20%

da 46 a 50
75%
25%

da 51 a 53
70%
30%

da 54 a 56
65%
35%

da 57 a 60
60%
40%

da 61 a 63
55%
45%

da 64 a 66
50%
50%

da 67 a 69
45%
55%

da 70 a 72
40%
60%

da 73 a 75
35%
65%

da 76 a 78
30%
70%

da 79 a 82
25%
75%

da 83 a 86
20%
80%

da 87 a 92
15%
85%

da 93 a 99
10%
90%

Oltre
non previsto
non previsto

 

 

CALCOLO RENDITA (o PENSIONE) PERPETUA, A TEMPO INDETERMINATO O A TEMPO DETERMINATO

L’art. 1 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 20 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2022) fissa anche i nuovi “valori multipli” da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue, a tempo indeterminato o determinato, in relazione a quanto prescritto dall’art. 46, c. 2, lett. a) e b) del Testo Unico in materia di imposta di registro (DPR 26.4.1986 n. 131)  e dall’art 17, c. 1, lett. a) e b) del testo Unico in materia di imposta di successione e donazione (Decreto legislativo 31.10.1990 n. 346):

rendita o pensione perpetua o a tempo indeterminato: il valore è pari a 20 volte l’annualità

rendita o pensione a tempo determinato: il valore è pari al valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale di interesse (dal 1° gennaio 2022 pari all’1,25% annuo), in nessun caso superiore a 20 volte l’annualità.

 

DECORRENZA DEI NUOVI COEFFICIENTI

L’art. 2 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 20 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2022) dispone che le disposizioni relative ai nuovi coefficienti e criteri per la determinazione del valore dell’usufrutto o della rendita si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2023.

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