19 Dicembre 2022

Modifica del saggio di interesse legale per l’anno 2023

Con Decreto del giorno 13 dicembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esercitando il potere di modifica di cui all’art. 1284 Codice Civile e tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno, ha modificato la misura del saggio degli interessi legali che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2023 viene pertanto elevata e fissata al 5% in ragione d’anno.

La misura del saggio degli interessi legali prosegue nella tendenza al rialzo e torna, con un’impennata del 400% rispetto al saggio del 1,25% vigente nel 2022, alla misura del 5%, riportandosi così a livelli che non erano più stati raggiunti dalla fine del 1998.

Per l’anno 2021 il saggio era fissato nello 0,01% annuo; pertanto in soli due anni l’aumento è stato decisamente vertiginoso (pari al 50.000%).

Conseguentemente a quanto sopra dovranno quindi essere adeguati anche i coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite o pensioni.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2022 Modifica del saggio di interesse legale.(22A07140) (GU Serie Generale n.292 del 15-12-2022)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo  comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e  tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;

Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 5 per cento in  ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022 

Il Ministro: Giorgetti

 

 

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