Prime considerazioni sul TU.IND
A cura di Giovanni Santarcangelo
Il 12 agosto 2025 è stato pubblicato il D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123 (bel numero, è l’unica norma di legge che riesco a ricordare a memoria: 123) il cui nome ufficiale è “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO E DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI”.
Parte I – Andante con brio
Io l’ho amichevolmente chiamato TU.IND (Testo Unico INDirette), così come ho chiamato TU.SAN (il Testo Unico delle SANzioni Tributarie Amministrative e Penali), TU.MIN (il Testo Unico Tributi Erariali MINori), TU.GIU (il Testo Unico GIUstizia tributaria).
Mi chiederete perché TU.INDirette e non TU.REGistro: semplice, mi sembrava offensivo per l’Imposta di bollo indicare “Art. 139 TU.REG” (che regola l’oggetto dell’Imposta di bollo) e offensivo per l’Imposta di successione indicare “Art. 87 TU.REG” (che regola l’oggetto dell’Imposta sulle successioni e donazioni) e così per le imposte ipotecarie e catastali, ecc.
Cosa volevo dire in questo articolo? Ah, ecco. Ho notato una certa apprensione nella categoria in vista di questo D.Lgs. che andrà in vigore dal 1° gennaio 2026. Alcuni notai mi dicevano “ancora non sono riuscito a leggerlo…”. L’Associazione Sindacale Notai della Lombardia mi contatta per organizzare un convegno sull’argomento. L’editore mi contatta per l’aggiornamento dei volumi sulla tassazione.
E allora mi è sorta spontanea l’esigenza di questo primo articolo informativo per parlarvi delle novità che andranno in vigore dal 1 gennaio 2026.
Parte II – Esplosione con botto
Ebbene, dall’alto dei miei 70 anni e rotti (con gli anni si acquista la saggezza, cioè si riducono o si azzerano quegli ormoni che ti fanno subito preoccupare, andare in ansia, scattare contro chi non ritieni a te favorevole, ecc.), e avvalendomi della mia indiscussa capacità di sintesi (che si tradurrò in 2.000 pagine di manuale sulla tassazione edizione 2026…), posso dire:
Tranquilli tutti. Non è cambiato niente!
P.S. La forma corretta è “non fa niente”, con la doppia negazione prevista quando i pronomi indefiniti negativi sono usati dopo il verbo. La forma “fa niente” è tipica del parlato, soprattutto settentrionale: dunque da evitare nello scritto, anche se non mancano esempi illustri nella tradizione letteraria (Treccani). Per cui è giusto “non è cambiato niente”.
Perché?
Parte III – Più seria
Torniamo ai tempi dell’Università, chiedendoci: cos’è un Testo Unico?
Un “Testo Unico” (T.U.) è un atto normativo che raccoglie e coordina, in un unico documento, le norme vigenti che disciplinano la stessa materia, emanate con diverse disposizioni nel tempo. Si distinguono testi unici di coordinamento, che possono modificare le norme esistenti, e testi unici di mera compilazione, che si limitano a raccogliere le norme senza apportare modifiche innovative, fornendo solo un’interpretazione (se volete conoscere il resto, digitate “testo unico” su Google e l’intelligenza artificiale vi darà più ampia spiegazione…).
1) Il TU.IND è essenzialmente un testo unico compilativo: come si legge nell’art. 21, L. 111/2023, che ha dato la delega al governo per l’adozione dei testi unici per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario con l’espresso incarico di riorganizzare, coordinare, aggiornare le norme con l’abrogazione espressa di quelle non più compatibili o non attuali. Ma il contenuto è rimasto sostanzialmente immutato.
Per esempio, nella parte che regola l’imposta di bollo sono stati soppressi tutti i riferimenti alla carta da bollo e alle marche da bollo, superate da anni. Nella parte che regola l’imposta di registro sono stata inglobate le norme che regolano la registrazione telematica.
Sostanzialmente è cambiata la numerazione degli articoli, ma non il contenuto (salvo qualche precisazione).
Quindi, se dovessi presentare una dichiarazione di successione chiedendo i benefici per i trasferimenti di imprese artigiane, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti scriverei:
- Se la successione si è aperta entro il 31 dicembre 2025, “chiede la riduzione d’imposta di cui all’art. 25, comma 4, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346)”;
- Se la successione si aprirà dal 1.1.2026 (salvo slittamenti), “chiede la riduzione d’imposta di cui all’art. 110, comma 4, D.Lgs. 1.8.2025, n. 143)”.
I due testi normativi sono perfettamente coincidenti.
2) Il notaio apprensivo chiederà: Come faccio a conoscere la correlazione tra le norme? Anche qui la risposta è semplicissima. Nella banca dati che io utilizzo (è facile immaginare quale sia, sapendo da chi sono pubblicati i testi sulla tassazione) appare il seguente richiamo:
Art. 25 Riduzioni dell’imposta (Art. 18 D.P.R. 637/1971 – Art. 4 legge 512/1982 – Art. 3 legge 880/1986) [n.d.r. Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. Art. 110, D.Lgs 123/2025].
Lo stesso dicasi per tutte quelle norme che saranno abrogate: in calce appare l’annotazione della futura abrogazione.
3) È ovvio che qualche innovazione è stata apportata. Prendiamo, per esempio, l’art. 4, co. 1, lett. e, della tariffa parte I allegata all’imposta di registro)
In vigore fino al 31.12.2025 | Dall’1.1.2026 | |
e) Regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa | e) Regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda o di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa | Euro 200,00 |
Come si vede dal raffronto il legislatore ha equiparato alla comunione ereditaria di azienda intesa come “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività”, la comunione ereditaria di uno “studio artistico o professionale” (espressione che mi sono dovuto inventare per intendere “un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale,”; attendo suggerimenti per migliore terminologia).
Comunque il meccanismo non cambia: la regolarizzazione registrata entro un anno, va a tassa fissa; dopo l’anno, costituisce enunciazione.
4) E qui mi sembra opportuno fermarmi. Allo stato attuale è ancora presto per cominciare a preoccuparsi, anche perché non è certo quali e quanti ulteriori testi unici saranno approvati entro il 31 dicembre. Ci risentiremo verso la fine dell’anno e allora vi metterò a fronte la vecchia e la nuova normativa, limitatamente a quanto influenza l’attività notarile.
Buon lavoro e soprattutto, tranquilli…
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