Per la bancarotta conta di quanto l’imprenditore si appropria e non il danno che si arreca ai creditori
Ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non ha rilevanza alcuna né la circostanza che le condotte distrattive possano non avere effettivamente creato un vulnus all’area di garanzia dei creditori, attesa la ricordata natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, né che tali condotte abbiano da sole determinato la situazione di dissesto, che ben potrebbe essere stata determinata dall’azione concorrente di una pluralità di fattori, cui le condotte distrattive abbiano, comunque, concorso. Questo è quanto espresso dalla Cassazione penale con la sentenza n. 24308/2025.