Legittima l’esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali durante il periodo Covid
La Corte costituzionale con la sentenza 31 luglio 2025, n. 141 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento all’art. 3 Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020, dell’art. 14, comma 2, del D.L. n. 104/2020 e dell’art. 12, comma 10, del D.L. n. 137/2020, nella parte in cui non hanno esteso il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nel periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche ai lavoratori aventi la qualifica di dirigenti, poiché sono rinvenibili valide ragioni atte a giustificare sul piano costituzionale il trattamento differenziato riservato alla categoria dei dirigenti, per i quali, comunque, i licenziamenti collettivi nel periodo della pandemia sono stati assoggettati al “blocco”.