La stazione appaltante può correggere un errore formale del bando di gara
Non può precludersi, alla stazione appaltante, la possibilità di correggere un palese errore formale del bando di gara, ogni qual volta lo stesso non arrechi alcun pregiudizio o disagio ai partecipanti alla gara. A sostegno di tale affermazione devono richiamarsi, oltre al principio del risultato e, quindi, del buon andamento, anche quello della fiducia diretto a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici. Ne deriva, quale ineliminabile corollario, che detto onere di correzione meramente formale, costituisce applicazione dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, con la conseguenza che l’intervento dovrà invece escludersi ogni qual volta il richiesto chiarimento possa determinare una modifica sostanziale e non consentita degli atti di gara. Questo quanto afferma il Consiglio di Stato, sentenza 9 maggio 2025 n. 4019.