L’ordine di demolizione del giudice penale, principio di proporzionalità e bilanciamento di interessi
La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 24 giugno 2025, n. 23457 ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui l’ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale è sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e va eseguito nei confronti di chiunque vanti sul bene immobile un diritto reale o di godimento, anche se estraneo al reato: la sua esecuzione deve confrontarsi con il principio di proporzionalità della misura, conformemente alla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU. In tale contesto la sentenza affronta il tema della esecuzione dell’ordine di demolizione in rapporto al diritto all’abitazione ed al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8CEDU, in ragione del principio di proporzionalità della misura, valorizzando essenzialmente garanzie di tipo “procedurale”.