Credito oggetto di scissione societaria: incombe sul creditore provarne la titolarità
In caso di eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dal debitore in sede di opposizione a precetto, spetta all’opposto produrre gli atti notarili comprovanti la titolarità del credito derivante da contratto di scissione in proprio favore (e acquisito dalla precedente titolare con analogo atto pubblico). Dunque, in difetto di siffatta prova è preclusa al Giudice la verifica circa l’effettiva cessione del credito oggetto di causa in favore dell’opposto, con la conseguenza, secondo quanto statuito dalla IV Sezione Civile del Tribunale di Roma con l’ordinanza del 28.05.2025, che deve concedersi la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato.