Responsabile il notaio che certifica il diritto all’uso di un titolo nobiliare
È legittimamente ritenuta, ai sensi dell’art. 147, lett. a) legge n. 89 del 1913, la responsabilità disciplinare del notaio che certifichi il diritto all’uso legale di un titolo nobiliare, in quanto la XIV disp. trans Cost. esclude in maniera radicale e originaria ogni rilevanza giuridica dei detti titoli (siccome incompatibili con la forma repubblicana) e, pertanto, qualsivoglia ancorché innominata ipotesi d’un loro uso legittimo, essendo consentita dal secondo comma della citata disp. trans., da interpretarsi quale norma di chiusura, la sola aggiunta al nome (c.d. cognomizzazione) del predicato (di titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922), il quale ultimo, ai soli fini anzi detti, restituisce del titolo solo la parte indicante un toponimo. Così ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza n. 18740/2025.