27 Giugno 2025

D.Lgs. 19 giugno 2025 n. 88: chiarimenti e semplificazioni su operazioni transfrontaliere e scissione mediante scorporo

A cura di Enrico Doria

Il D.Lgs. 88/2025, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 23 giugno 2025 ed efficace dall’8 luglio, interviene sul D.lgs. 19/2023, varato appena un anno fa per recepire la direttiva (UE) 2019/2121, la cui applicazione aveva sollevato alcune criticità, in particolare con riferimento al controllo di legalità notarile, al rapporto tra la legge dello stato d’origine e quella dello stato di destinazione, nonché in ordine all’ambito operativo della scissione mediante scorporo.

Il legislatore ha così voluto chiarire tali questioni applicative, definendo meglio l’iter procedimentale e dando risposta alle istanze emerse in dottrina e nella prassi notarile per favorire la realizzazione delle operazioni in esame.

Tra le principali novità spicca l’estensione del perimetro operativo della disciplina delle operazioni transfrontaliere alle società di persone e ad enti non societari, a prescindere dalla presenza di società di capitali tra gli enti partecipanti all’operazione, nonchè alle operazioni che coinvolgono società non europee.

Il correttivo procede secondo due direttrici principali: da un lato perfeziona l’impianto definitorio e procedimentale del D.lgs. 19/2023, dall’altro interviene sul codice civile ed in particolare sulla scissione mediante scorporo. In primis, si amplia la nozione di beneficio pubblico includendovi anche quei benefici non censiti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Contestualmente si riscrive l’articolo 4, ridefinendo gli obblighi del notaio nelle operazioni non armonizzate: per le fattispecie “in uscita” si continua a rilasciare il certificato preliminare attestando la sussistenza delle condizioni richieste, mentre per le operazioni “in entrata” il notaio svolge un controllo sostanzialmente equivalente a quello previsto per le operazioni armonizzate, compresa l’attestazione dell’esistenza delle condizioni per la costituzione e iscrizione della società nel registro delle imprese nazionale. Viene, inoltre, esplicitato che resta sempre impregiudicata la verifica delle condizioni di ordine pubblico internazionale, così come individuate dall’art. 25, co. 3 della legge 218/1995.

Il nuovo articolo 5-bis introduce un micro-procedimento di integrazione documentale finalizzato a scongiurare stalli dovuti a lacune formali. Quando i dati indispensabili per l’iscrizione – per esempio quelli relativi ai componenti degli organi sociali o alle partecipazioni – non risultano dalla delibera depositanda, il soggetto che, per conto della società chiede il deposito della decisione di trasformazione o dell’atto di scissione o che partecipa all’atto di fusione o scissione redatto dal notaio, può colmare tali lacune mediante apposita dichiarazione.

Inoltre, qualora occorra integrare tali dati e serva a tal fine una deliberazione, l’organo competente della società può incaricare della relativa manifestazione di volontà il soggetto che, in nome della società, provvede al deposito o partecipa all’atto.

Una volta rilasciato il certificato preliminare nello stato d’origine, tali decisioni potranno essere approvate con le maggioranze proprie dell’ente risultante dall’operazione, così da consentire speditezza procedurale. In ogni caso, l’efficacia di ogni integrazione è subordinata all’avvenuta iscrizione della società risultante, in modo da garantire certezza e coerenza con la sequenza pubblicitaria.

Sotto il profilo delle operazioni di trasformazione, la riscrittura della definizione normativa abbandona la locuzione «tipo sociale» per riferirsi alla «forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione», chiarendo che la trasformazione transfrontaliera determina un mutamento della legge regolatrice rimanendo ferma la soggettività giuridica.

In particolare, viene chiarita la nozione di «trasformazione» definendola come l’operazione mediante la quale una società senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali, modifica la legge alla quale è sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione e fissando la sede sociale in conformità a tale legge.

Si prevede, altresì, come il notaio che abbia verbalizzato la decisione di trasformazione della società sottoposta a tale operazione, debba depositare tale decisione, per l’iscrizione nel registro delle imprese, nei trenta giorni successivi e non contestualmente al deposito del certificato preliminare e dell’attestazione rilasciata dall’autorità competente dello stato di destinazione come appariva dalla formulazione previgente della norma.

Nell’ambito delle operazioni straordinarie transfrontaliere in generale viene inoltre rafforzato il contraddittorio tra notaio e società: il professionista è tenuto a segnalare senza indugio eventuali carenze documentali, concedendo un termine congruo e prorogabile per il loro superamento; l’ente coinvolto può formulare osservazioni scritte e, in caso di rifiuto il professionista dovrà fornire le opportune motivazioni, rimanendo così ferma la possibilità per la parte interessata di adire al giudice.

Particolarmente incisiva è la revisione dell’articolo 30 in materia di certificato preliminare nei casi di debiti e benefici pubblici. Viene ampliato il contenuto, descrivendo con maggiore precisione gli oneri a carico della società per l’ottenimento del certificato preliminare, con la previsione anche di un apposito allegato volto in particolare ad individuare con precisione i debiti assoggettabili alle disposizioni di cui all’art. 30.

Si vuole così consentire al notaio di verificare ex ante la documentazione richiesta, riducendo margini di incertezza applicativa. Al notaio sono altresì attribuiti espressamente poteri officiosi di richiesta diretta della documentazione mancante e, in presenza di dubbi sulla veridicità delle attestazioni, anche di nomina di un professionista indipendente a supporto della verifica.

Meritano un cenno autonomo le modifiche al codice civile e in particolare l’intervento sulla scissione mediante scorporo. Eliminando il riferimento alla «continuazione dell’attività» e chiarendo che con la scissione mediante scorporo una società assegna l’intero suo patrimonio o parte di esso, il nuovo testo dell’articolo 2506.1 ammette l’inesistenza di limiti all’assegnazione patrimoniale per effetto dello scorporo e accogliendo sempre le istanze della dottrina notarile anche che lo stesso possa avvenire a favore di beneficiarie preesistenti.

Ne consegue che all’esito della scissione la società scissa, pur svuotata di cespiti operativi, potrebbe permanere come holding di partecipazioni. Si chiarisce altresì che le semplificazioni procedurali già introdotte dal legislatore unionale (dispensa dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., la relazione dell’organo amministrativo ex art. 2501-quinquies c.c. e degli esperti ex art. 2501-sexies c.c.) rimangono, circoscritte agli scorpori a favore di beneficiarie di nuova costituzione.

Negli altri casi la disciplina torna a riallinearsi al regime ordinario di scissione, con la permanenza degli oneri informativi e nella s.r.l. anche del diritto di recesso del socio della società beneficiaria che non abbia consentito all’operazione. Rimane tuttavia ferma, anche in questa ipotesi, l’esclusione del diritto di recesso spettante al socio della scissa che non abbia concorso alla delibera di approvazione del progetto.

Si è anche aggiunto un nuovo comma all’art. 2510-bis c.c. in base al quale il trasferimento della sede all’estero deve essere effettuato secondo le norme che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale, in modo da evidenziare come l’operazione in esame debba considerarsi in ogni caso un trasferimento di sede all’estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall’operazione.

Un’ultima direttrice di intervento concerne gli obblighi di informazione di cui sono destinatari i lavoratori e le rappresentanze sindacali o, in loro assenza, i dipendenti delle società di diritto italiano, in ordine all’impatto giuridico ed economico delle operazioni in esame sui rapporti di lavoro.

In conclusione, il D.lgs. 88/2025 realizza un intervento organico di revisione normativa che consolida l’impianto del 2023, ampliandone la portata applicativa e introducendo strumenti di flessibilità procedurale, così da fornire certezza agli operatori. Per il notaio, l’effetto principale del correttivo risiede in un quadro di controlli più delineato per favorire la realizzazione delle operazioni in esame.

L’articolo D.Lgs. 19 giugno 2025 n. 88: chiarimenti e semplificazioni su operazioni transfrontaliere e scissione mediante scorporo sembra essere il primo su Federnotizie.

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