La macellazione rituale in luogo privato è reato
La Corte di Cassazione penale Sez. VI, con la sentenza 13 giugno 2025, n. 22294 statuisce che colui che macella l’animale, senza previo stordimento, in ossequio ad un rituale religioso, risponde del reato di cui all’art. 544-bis c.p. se la condotta non è posta in essere in apposite strutture qualificabili come «macelli» a norma di legge.