Azione contro il silenzio su atti generali: ammissibile con obbligo di provvedere e interesse qualificato
Non vi è una preclusione assoluta all’esperibilità del rito del silenzio, ex artt. 31 e 117c.p.a., nei confronti degli atti generali o normativi non legislativi. Il rito del silenzio è ammissibile laddove si possano individuare interessi legittimi differenziati e qualificati, in particolare anche nelle ipotesi di procedimenti officiosi aventi a oggetto attività di natura generale programmatoria e pianificatoria dovuta nell’an ma discrezionale nel quomodo e nel quid. Anche i procedimenti di approvazione degli atti amministrativi generali e normativi non sono esclusi dal campo di applicazione della L. n. 241/90, che all’art. 13 sottrae gli indicati procedimenti all’applicazione non di tutta la legge ma solo del Capo III, relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3652).