Domicilio digitale degli amministratori, la Nota del Mimit: il moltiplicatore ministeriale delle PEC
Con la “Nota 12 marzo 2025 – Registro delle imprese. Iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria“, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che le PEC per gli amministratori e i liquidatori (anche delle società costituite prima del 1° gennaio 2025) devono essere comunicate entro il termine (non previsto dalla Legge) del 30 giugno 2025.
PEC per amministratori e liquidatori di tutte le società, tranne che per le società semplici (che non esercitino attività di impresa) e per le società consortili. Non occorre per i consorzi, ma per alcune reti di impresa sì.
Soprattutto una PEC, diversa da quella della società, per ogni amministratore/liquidatore!
Ancora, “a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda”; senza dimenticare le sanzioni per l’omissione.
Care lettrici e cari lettori, il MIMIT fa finalmente chiarezza e – evidentemente, non rendendosi conto dell’“appesantimento” per le imprese (ce ne siamo occupati qui, all’indomani della novità normativa) chiarisce che, come spesso purtroppo avviene, per il Ministero, semplificazione e tecnologia significano, soltanto, inutile, costosa[1], “burocrazia”.
E viene da chiedersi, ma pec… ché?!
Leggi la Nota n° 43836 del 12 marzo 2025 del Mimit (.PDF)
Note
[1] Come evidenzia M. Pirazzini, in Amministratori la stretta del Mimit sulle Pec “esclusive” (Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2025), “l’impatto per le imprese non sarà inferiore a 50 milioni di euro per anno, tenuto conto che sono circa 4,5 gli amministratori che dovrebbero attivarsi entro il 30 giugno, per una adempimento la cui ratio continua ad essere incerta”.
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