10 Febbraio 2025

In caso di pubblicazione di testamento, l’“atto ricevuto” dal notaio è l’atto di pubblicazione

In tema di responsabilità del notaio, l’espressione “ricevere un atto” contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l’atto “ricevuto” dal notaio, è l’atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell’eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 2969/2025.

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10 Febbraio 2025

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L’art. 25 sexies, comma 5, CCII subordina l’omologazione del concordato alla presenza dei seguenti presupposti: il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, la mancanza di pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e l’assicurazione di un’utilità a ciascun creditore. Un ruolo fondamentale...

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