La revisione del Codice Deontologico: note a prima lettura
A cura di Enrico Maria Sironi
Intervento al Convegno “Attività ispettiva e procedimento disciplinare” dell’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia (Milano, 8 novembre 2024).
Considerato che i principi deontologici recentemente aggiornati e che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025 sono stati divulgati in modo asettico, senza alcuna relazione di accompagnamento, sottolineatura o commento, vorrei, pur senza alcuna ambizione sistematica e tanto meno scientifica, provare a dare una prima lettura, necessariamente veloce e parziale, dei nuovi principi, alla ricerca delle loro linee di fondo, cercando di individuare gli aspetti che richiedono un’attenzione diversa, se non nuova.
Il tutto da leggersi solo come un invito a ciascun Collega affinché dedichi la dovuta attenzione all’approfondimento dei principi deontologici, con la disponibilità a sottoporre a revisione critica i propri comportamenti e prassi operative.
L’osservazione di partenza riguarda lo sforzo fatto dal CNN nell’individuazione di alcuni principi fondamentali della condotta del “buon notaio”, anche richiamando il principio costituzionale di uguaglianza.
L’art. 2, dunque, afferma che il notaio deve conformare la propria condotta – innanzitutto – ai seguenti principi:
- indipendenza, terzietà e imparzialità;
(la sottolineatura del principio di terzietà è nuova; probabilmente la ratio della novità va ricercata nel carattere maggiormente “oggettivo” della terzietà, a fronte dei principi di indipendenza e imparzialità, che mettono sembrano mettere in rilievo aspetti più “soggettivi”)
- personalità della prestazione;
- corretta e leale concorrenza;
(sembra emergere un richiamo in positivo alla concorrenza)
- lealtà fiscale e contributiva;
(principio che assume una luce nuova, superando una lettura meramente legata all’illecita concorrenza).
Viene introdotto tra i doveri deontologici quello (art. 3) di svolgere la propria attività con correttezza, diligenza e competenza, garantendo la qualità della prestazione: viene, così, ampliato un concetto che prima emergeva solo sul piano dell’illecita concorrenza attuata mediante “sistematici comportamenti frettolosi e compiacenti” (art. 14 codice attuale).
Il riferimento ai comportamenti frettolosi e compiacenti rimane anche nel nuovo testo (art. 18, sempre in tema di illecita concorrenza), ma l’inserimento della qualità della prestazione tra i principi fondamentali non può essere casuale, quindi impone una maggiore attenzione e pone la questione su un piano diverso: il focus viene a collocarsi principalmente sull’interesse degli utenti (quindi sull’interesse pubblico), superando ogni tentazione di lettura in chiave anticoncorrenziale.
Ovviamente, la valorizzazione della qualità della prestazione non porta con sé il superamento della tradizionale opinione che riporta l’attività professionale ad un’obbligazione di mezzi (e non di risultato), ma certamente innalza l’asticella dell’impegno richiesto al professionista/notaio.
Sempre nell’ottica del pubblico servizio va letta la conferma dello stretto legame della funzione notarile con la sede assegnata (art. 6), che viene esplicitamente finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della collettività, in coerenza del resto con la disciplina dettata dall’art. 4 della legge notarile in relazione alla determinazione del numero e della residenza dei notai.
In proposito, va evidenziata, innanzitutto, l’affermazione della necessaria riferibilità al notaio (e solo ad esso) dello studio: l’art. 6 dispone che “il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando una struttura propria, che per luogo, mezzi e personale sia idonea ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell’ufficio e la custodia di atti, registri e repertori“.
La sottolineatura dell’appartenenza al notaio della struttura va evidentemente ricondotta ai principi sopra richiamati di indipendenza, terzietà e imparzialità, nonché a quello di personalità, i quali richiedono al notaio di essere libero da condizionamenti anche nell’utilizzo e nella gestione degli strumenti (degli attrezzi del mestiere, potremmo dire), ciò costituendo un prerequisito per l’esercizio privato di una pubblica funzione.
Non sorprende, in quest’ottica, che il concetto di “struttura propria” ritorni anche nell’art. 10, con riguardo all’ufficio secondario: vengono utilizzate le medesime parole, con la sola differenza che per l’ufficio secondario il riferimento non è al funzionamento continuativo dello studio, ma al suo “regolare funzionamento con modalità predeterminate e conoscibili dall’utenza“.
In sostanza, ferma la distinzione tra il dovere di assistenza alla sede, che richiede la presenza personale, “costante e sistematica” del notaio, e la facoltà di aprire un ufficio secondario in altro Comune del distretto o della regione di appartenenza, si sottolinea come tale libertà porta con sé due doveri: (i) quello di assicurare il regolare funzionamento dell’ufficio (nell’interesse dell’utenza) e (ii) quello di organizzare tale ufficio secondario con mezzi propri, per assicurare anche lì quelle indipendenza, terzietà e personalità della prestazione che sono elemento tipologico dell’essere notaio.
Non solo, il nuovo art. 14 sottolinea come anche “l’attività in forma associata deve essere svolta nel rispetto dei … principi di personalità, indipendenza, terzietà e imparzialità“, prescrivendo che “gli accordi associativi non possono pregiudicare l’osservanza delle norme e dei principi” appena richiamati.
Mi pare evidente che, a valle dell’entrata in vigore del codice deontologico, sarà opportuna per ciascun Collega (associato o meno) una riflessione sulla propria organizzazione e modalità operativa in relazione a quanto appena evidenziato, riflessione che non potrà lasciare insensibile il consiglio distrettuale.
Senza entrare nello specifico, occorrerà approfondire la compatibilità con i nuovi principi delle situazioni in cui, eventualmente, i locali della sede o dell’ufficio secondario non siano organizzati sotto la diretta responsabilità del notaio, il quale si appoggi a strutture altrui (ovviamente tenuto conto delle circostanze, anche laddove si tratti di strutture di Colleghi); ugualmente, servirà anche un’attenta rilettura dei patti associativi nei quali, al di là della determinazione delle quote di ripartizione degli utili cui fa riferimento l’art. 82 L.N., eventualmente la posizione di uno o più associati sia sostanzialmente subordinata alla direzione di altro o altri associati (cosa che può avvenire con molteplici modalità, quali una disciplina che affidi ad un associato l’assegnazione degli incarichi o che limiti la partecipazione dell’associato alle decisioni di gestione dell’associazione, come anche potrà desumersi dalla previsione di penali spropositate in caso di recesso dall’associazione).
Tornando, nello specifico, alla disciplina della sede e dell’ufficio secondario, ricordato che il testo previgente risale al tempo in cui la legge notarile affidava la determinazione dei giorni di assistenza obbligatoria al Presidente della Corte d’Appello, segnalo come il nuovo art. 7 stabilisca che il notaio scelga i giorni di assistenza alla sede rispettando gli eventuali criteri indicati dal Consiglio distrettuale, comunque fissandoli tra il lunedì ed il venerdì. Risulta, inoltre, confermata la limitazione ad un solo ufficio secondario, la cui apertura deve essere comunicata al Consiglio notarile, come pure è confermato il divieto di trasferirvi gli atti ed i repertori.
Nuova è la previsione espressa che la ricorrente presenza del notaio in luoghi diversi dalla sede e dall’ufficio secondario costituisce, oltre che violazione dell’obbligo di unicità dell’ufficio secondario (come nel testo vigente), anche specifica infrazione del divieto di procacciamento di affari.
Nuova è anche la disciplina delle associazioni tra notai, la quale, oltre a quanto sopra detto, si segnala per il recepimento e l’affermazione di un principio – cui già era approdata la giurisprudenza disciplinare – che potremmo definire di “corresponsabilità” degli associati: l’art. 16 del nuovo codice deontologico pone il dovere per il notaio associato di vigilare “sulla gestione e sul conto dedicato dell’associazione; sull’adeguatezza finanziaria e patrimoniale della stessa; sul rispetto dei principi di lealtà fiscale e contributiva da parte dell’associazione“.
Oltre al dovere di vigilanza, la prescrizione in parola – dettata per le associazioni tra notai – si segnala per l’affermazione dell’obbligo di assicurare l’adeguatezza finanziaria e patrimoniale dello studio (anche in questo caso, siamo di fronte all’approdo normativo di un principio già affermato dalla giurisprudenza disciplinare).
Si tratta dello stesso dovere richiesto ai notai non associati dall’art. 17, che impone di garantire “la sostenibilità economica e l’efficienza” dell’attività notarile, collegandola, non a caso, con il rispetto dei principi di corretta e leale concorrenza (già affermati dall’art. 2).
Le nuove norme deontologiche affrontano le questioni relative alla concorrenza, mettendo correttamente al centro dell’attenzione l’interesse dell’utenza, alla cui lesione sono ricondotti i medesimi comportamenti (irregolari, piuttosto che frettolosi e compiacenti) che nel codice attuale si prestavano all’equivoco di essere ricondotti all’intento “protezionistico”, quali la non corretta documentazione delle anticipazioni e degli onorari (il cosiddetto “scolonnamento”), le violazioni al dovere di indagine della volontà o della documentazione richiesta per la stipula degli atti, ovvero lo svolgimento di servizi non rientranti nel normale esercizio dell’attività notarile.
Pochi cenni, anche per ragioni di tempo, alle disposizioni del Titolo II del nuovo codice, relative ai rapporti professionali e istituzionali.
In particolare, tralascio completamente le previsioni relative ai rapporti con il Consiglio distrettuale, il Consiglio nazionale e la Cassa, limitandomi a sottolineare come il nuovo art. 22, relativo ai rapporti tra i Colleghi, innovando rispetto al testo ora vigente richiama, accanto ai doveri di correttezza, collaborazione e solidarietà, anche il dovere di lealtà.
Voglio cogliere l’occasione per sottolineare ancora una volta la convinzione che sia necessario che ciascuno di noi si ponga l’obiettivo di recuperare e costruire personalmente un vero spirito di colleganza, direi di appartenenza alla Categoria: non è romanticismo, ma consapevolezza dei tempi.
Due parole anche in relazione al dovere di collaborazione con il Consiglio nazionale, in particolare in ordine alla polizza assicurativa per la responsabilità professionale: una prima parola riguarda l’adempimento del dovere di versare il relativo contributo, in quanto – incredibilmente – è capitato che il Consiglio abbia dovuto aprire procedimenti disciplinari per tale inadempimento; la seconda osservazione si collega direttamente al principio di qualità della prestazione, che evidentemente risulta negletto laddove il notaio sia particolarmente lento nell’esecuzione degli adempimenti relativi agli atti ricevuti.
A valle delle ispezioni ordinarie biennali non è infrequente la segnalazione di una certa rilassatezza da parte di alcuni colleghi nell’esecuzione delle formalità, il che porta ad un periodo di “osservazione” con mensile segnalazione al Consiglio dei tempi di trascrizione, iscrizione e annotamento, che in alcuni casi ha portato ad un procedimento disciplinare. Si tratta di fattispecie ora direttamente prevista dall’art. 41 del nuovo codice deontologico.
Siamo, così, al Titolo III, relativo alla prestazione professionale, in ordine al quale deve essere segnalato che l’apertura alla preventivazione anche mediante strumenti telematici richiede il necessario “esame, pure sommario, della documentazione pertinente al caso cui il preventivo si riferisce” (art. 38). Detta previsione, come l’intera disciplina del preventivo e dell’assunzione dell’incarico, va – evidentemente – letta in stretta connessione con i principi di corretta e leale concorrenza (art. 2), con la garanzia di qualità della prestazione (art. 3) e con il dovere di garantire la qualità, la sostenibilità economica e l’efficienza dell’attività (art. 17), oltre che con il principio di personalità della prestazione.
Ai principi di indipendenza, terzietà e imparzialità si collega, invece, il divieto di procacciamento d’affari. Si tratta di una fattispecie particolarmente grave e dalle molteplici declinazioni, alcune delle quali richiamate espressamente dal medesimo art. 37, il quale precisa che viola i principi deontologici, connotandosi come concorrenza sleale e procacciamento d’affari, il comportamento di chi consenta al notaio “precedente titolare dello studio” o ai suoi familiari “di ingerirsi direttamente o indirettamente nell’organizzazione dello studio e nella gestione dei rapporti con clienti, dipendenti e collaboratori“. E’ – questa – una disposizione chiaramente collegata a quella relativa ai comportamenti in materia di pubblicità, che vieta “l’uso in qualunque forma del nome di un notaio cessato, defunto o trasferito” (art. 20).
Passando all’esecuzione della prestazione notarile, l’art. 40 ne afferma il collegamento essenziale con il principio di personalità, che deve connotare l’attività del notaio pubblico ufficiale anche laddove lo stesso si avvalga dell’opera dei suoi collaboratori, sia nell’organizzazione della sede che dell’ufficio secondario.
L’art. 41 esplicita i caratteri di tale personalità in ogni fase della prestazione notarile, mentre l’art. 42 vieta espressamente l’esternalizzazione degli adempimenti conseguenti all’atto, in quanto strettamente connessi ai principi di personalità e riservatezza.
La terza sezione del titolo terzo del codice deontologico, dopo aver riproposto con l’art. 44 la disciplina dell’affidamento di somme, valori o titoli al notaio, inserisce nel codice deontologico i principi relativi all’adempimento della disciplina del conto dedicato e del deposito del prezzo, approvate dal CNN in data 11 dicembre 2017.
La disciplina, contenuta nei nuovi articoli da 45 a 54, non subisce alcuna modifica significativa, riproponendo il testo previgente e limitandosi a rinviare, quanto alle eventuali prassi operative innovative rispetto alle attuali, a quelle che verranno pubblicate sul sito pubblico del Consiglio nazionale.
Risultano, quindi, confermati gli approdi interpretativi della disciplina dei commi 63 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, a partire dalla relativa indipendenza dell’istituto del conto corrente dedicato (funzionale alla separazione delle somme ricevute dal notaio a titolo di anticipazioni e tributi, rispetto a quelle relative ai compensi e al suo patrimonio personale) e dell’istituto del deposito del prezzo (funzionale a superare le possibili disfunzioni dipendenti dalla dinamica tra il principio consensualistico, scolpito dall’art. 1376 c.c., ed il meccanismo della pubblicità dichiarativa, che ricollega alla priorità della trascrizione l’opponibilità del contratto traslativo e degli altri atti soggetti a pubblicità ai terzi che vantino diritti incompatibili).
Del resto, le disposizioni deontologiche relative all’applicazione della disciplina in parola hanno già visto alcuni interventi della giurisprudenza disciplinare:
- è stata sanzionata la mancata tenuta del conto corrente dedicato (Corte d’Appello Venezia 10 luglio 2020 n. 3083/2020 e Cassazione, sez. II civ., 30 agosto 2023, n. 25458), nonché la ripetuta mancata tempestività nel versamento sul conto dedicato delle somme ricevute a titolo di tributi, non rilevando quale esimente l’aver comunque regolarmente provveduto al pagamento delle imposte degli atti mediante addebito del conto “libero” (Co.Re.Di Marche-Umbria 26 novembre 2019);
- è stata applicata la sospensione cautelare del notaio, che abbia distratto dal conto dedicato un’ingente somma ricevuta a titolo di imposta di registro, poi prelevata in quanto relativa ad imposta complementare e non principale (Co.Re.Di Triveneto 18/9/2019); detto comportamento è stato ritenuto incompatibile con l’esercizio della funzione notarile;
- è stato sanzionato con la sospensione il notaio che abbia ripetutamente omesso il versamento delle somme sul conto dedicato, abbia prelevato somme dallo stesso senza redigere il prospetto contabile ed il cui conto dedicato – in sede di ispezione contabile – presentava un ammanco rispetto alle somme che avrebbero dovuto esservi appostate, nonostante nessun cliente abbia subito danni (in questo caso la pronuncia, definitiva, è di Co.Re.Di Lombardia).
Il comune denominatore dei provvedimenti disciplinari in materia è la sussunzione del comportamento dei notai sanzionati nella violazione dell’art. 147, lettere a) e b) della legge notarile, nonché la qualificazione dell’illecito disciplinare in parola alla nozione di “reato di pericolo”, nel senso che la condotta assume rilievo – indipendentemente dai suoi effetti concreti – in quanto di per sé potenzialmente lesiva dell’interesse che il legislatore ha voluto tutelare, esponendo i clienti (ed il sistema) ai rischi che la norma intende escludere.
Ricordo, a scanso di equivoci, che la disciplina legale e le norme deontologiche approvate dal CNN nel dicembre 2017, pedissequamente recepite nella riforma che entrerà in vigore il prossimo anno, sono nette nel prevedere l’obbligo di versamento tempestivo sul conto dedicato delle somme per tributi e anticipazioni, quando ricevute dalle parti, potendosi procedere all’appostazione sul conto dedicato dei relativi importi in un secondo momento, comunque in tempo utile per l’esecuzione delle formalità, solo per le somme che non essendo state versate dalle parti devono essere anticipate dal notaio.
Parimenti indiscusso è l’obbligo di versare sul conto dedicato le somme relative agli oneri per la pubblicità commerciale e per le altre anticipazioni, quali le somme dovute mensilmente all’archivio notarile, stante la chiara riconducibilità delle medesime alla nozione di spese di cui all’art. 15 numero 3) del DPR n. 633/1972, cui si riferisce espressamente il comma 63 dell’art. 1 legge n. 147/2013.
Consentitemi, altresì, di richiamare la vostra attenzione, con riferimento al deposito del prezzo, sull’esigenza di chiarezza nella costruzione delle clausole contrattuali, in linea con i principi ispiratori della normativa, onde evitare casi spiacevoli, nei quali il notaio stesso risulta poi in difficoltà nell’individuazione del soggetto cui spettano le somme depositate o dei presupposti per la loro consegna.
Del resto, l’esigenza che l’atto notarile e le sue clausole soddisfino i requisiti di chiarezza, certezza e completezza è espressamente richiamato dal nuovo art. 58, mentre l’attuale codice deontologico, pur con parole diverse, fa chiaro riferimento a tale esigenza prescrivendo al notaio, con l’art. 41, il dovere di ricercare una regolamentazione equilibrata e non equivoca degli interessi delle parti.
Risultano confermati, anche con le nuove disposizioni deontologiche, le prescrizioni relative (i) alla forma pubblica quale forma ordinaria dell’atto notarile (nuovo art. 55), (ii) al controllo di legalità ed alla lettura anche delle scritture private autenticate (nuovi artt. 56 e 41, salva, per la lettura, l’espressa e non ricorrente dispensa) e (iii) all’indicazione – anche nelle autentiche – dell’ora di sottoscrizione e del luogo di stipula.
Del tutto nuova – e già in vigore, per espressa delibera del CNN – è la norma (art. 59) relativa all’equo compenso, che espressamente qualifica come fattispecie disciplinarmente rilevante la violazione del divieto di concordare un compenso che non sia “giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei pertinenti decreti ministeriali“, in tutti i casi in cui si applichi la legge 21 aprile 2023, n. 49.
Trovano, infine, spazio nel codice deontologico, a seguito delle modifiche approvate con effetto dal prossimo mese di gennaio, le disposizioni che richiamano il notaio all’osservanza dei principi di indipendenza, terzietà e imparzialità anche quando svolga le funzioni di mediatore e la prescrizione dell’allegazione all’atto (sia pubblico che privato autenticato) dell’autorizzazione eventualmente rilasciata dal notaio ai sensi della legge Cartabia (art. 21 decreto legislativo n. 149/2022) in sostituzione dei decreti di volontaria giurisdizione.
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