6 Novembre 2024

Le modifiche del D.Lgs. 139/2024: abrogazione definitiva del coacervo nelle successioni

L’istituto del cosiddetto coacervo successorio, cioè il cumulo tra donatum e relictum al fine della determinazione dell’imposta, già considerato implicitamente abrogato anche dall’Agenzia delle Entrate, stante quanto espresso nella Circolare 29/E del 19 ottobre 2023 (.PDF), che ha recepito anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – Cass. n. 24940 del 2016 e Cass. n. 758 del 2019 – (Cfr. “L’Agenzia delle Entrate finalmente cambia idea sul coacervo“), viene finalmente abolito per legge e conseguentemente espunto dal TUS.

L’art. 1, lettera i) punto 3[1] del D.Lgs. 139 del 18 settembre 2024 (G.U. n. 165 del 2 ottobre 2024), con effetto dal 1 gennaio 2025, prevede infatti l’abrogazione espressa del comma 4 dell’art. 8[2] del D.Lgs. 346 del 31 ottobre 1990.

Il valore (attualizzato) delle donazioni fatte in vita dal defunto a favore di eredi e legatari non verrà pertanto più conteggiato in sede successoria né ai fini della determinazione delle aliquote applicabili, né ai fini del calcolo delle franchigie. Quindi all’apertura della successione gli eredi e i legatari che avessero già ricevuto donazioni in vita dal defunto, potranno fruire integralmente delle franchigie previste dal TUS, qualora a essi applicabili.

Il coacervo rimarrà pertanto in vigore solamente per le donazioni, ai fini del calcolo e dell’erosione delle franchigie inerenti l’applicazione della relativa imposta, e continuerà a essere regolato dall’art. 57 del D.Lgs. 346/1990, il cui nuovo testo -sostitutivo con decorrenza 1/1/2025 della formulazione previgente – è previsto dall’art. 1 del predetto D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024[3].


Note

[1] Art. 1, lettera i) “all’articolo 8:

  1. al comma 1, la parola: «globale» è soppressa;
  2. al comma 2, le parole: «di fallimento del defunto» sono sostituite dalle seguenti: «di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale» e le parole: «della chiusura del fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «della chiusura della relativa procedura»;
  3. il comma 4 è abrogato;”

[2] Art. 8 comma 4 TUS attualmente vigente: “Il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate al-l’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell’apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.”

[3] Art. 1, bbb) all’articolo 57:

  1. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all’articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.»;
  2. al comma 2, le parole: «la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa».

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