10 Luglio 2024

2004 – 2024, vent’anni di amministratore di sostegno: i numeri e le prospettive

a cura di Clementina Binacchi e Paola Avondola

Il 19 marzo 2004 è entrata in vigore la Legge 6/2004 (.PDF) sull’amministrazione di sostegno.

L’Italia è arrivata in ritardo rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea, ma ha fatto una legge sostanzialmente buona.

Dopo una prima iniziale e comprensibile diffidenza, la duttilità e la flessibilità di questo istituto ne hanno determinato il successo, in quanto è andato a soddisfare il diffuso bisogno di protezione delle persone fragili, intendendo la fragilità a tutto campo: fisico, psichico e sociale[1].

La diffusione era largamente prevedibile a discapito di due istituti rigidi ed antiquati, quali la tutela e la curatela, che stanno praticamente andando a esaurirsi. I numeri evidenziano tale successo e l’inevitabile declino delle altre forme di protezione.

Si riporta il grafico relativo ai numeri delle procedure di amministrazione di sostegno e tutele iscritte nel Tribunale di Milano dal 2005 al 2023, grafico pubblicato nella relazione sull’amministrazione della giustizia del distretto della Corte di Appello di Milano presentata dal Presidente della Corte di Appello stessa in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024.

Procedure per amministrazione di sostegno e tutela iscritte al Tribunale di Milano

Dall’esame del grafico emerge che le amministrazioni di sostegno si sono più che raddoppiate, con punte anche più alte per alcuni anni, mentre le tutele sono ridotte a numeri irrisori.

Simili risultati vengono evidenziati dalle relazioni presentate nelle Corti di Appello di Torino, Firenze e Venezia. Nel 2023 a Torino abbiamo 219 tutele, 18 curatele e 1038 amministrazioni di sostegno. A Firenze abbiamo 19 tutele, 0 curatele, 427   amministrazioni di sostegno. A Venezia abbiamo 75 tutele e 880 amministrazioni di sostegno.

Se è vero che a vent’anni dalla sua entrata in vigore i numeri mostrano che l’amministrazione di sostegno è un istituto di successo, tuttavia tale figura comincia a fare il suo tempo e questo sia perché di questo istituto si sta facendo un uso massivo e sovente standardizzato, che lo allontana dalla vocazione di “abito su misura” pensata all’origine dal legislatore; sia perché lo stesso risulta inadeguato a dare risposta ai casi in cui la persona fragile sia supportata da aiuti di familiari e/o conoscenti che  rendono indesiderabile una misura di sostegno eterogestita.

a conferma di quanto sopra, i Giudici Tutelari stanno sempre più spesso, su impulso di parte, individuando nuove vie, che permettano soluzioni più rapide e più adatte al caso concreto.

È in uso presso il Tribunale di Milano – forse anche andando al di là di quanto originariamente pensato dal legislatore – utilizzare la prima parte del quarto comma dell’articolo 405 del codice civile[2] per evitare l’apertura di amministrazioni di sostegno indesiderate e anche inutili al caso concreto.

Interessante a tal proposito un caso verificatosi di recente presso il Tribunale di Milano: un’anziana signora in tempi non sospetti aveva rilasciato una procura generale alle tre figlie, ben distribuendo e armonizzando i poteri di agire delle medesime.

La realtà aveva, tuttavia, superato la casistica prevista nella procura generale ed infatti quella procura – a causa di un conflitto di interessi – non era utilizzabile per il compimento di una operazione societaria.

Le condizioni fisiche della signora non permettevano alla stessa né di presenziare all’atto né di rilasciare altra procura ad hoc. Al Giudice tutelare adito, le parti avevano chiesto di autorizzare la figlia maggiore al compimento dell’atto in questione ai sensi dell’art. 405 c.c. o, nella denegata ipotesi di un suo rifiuto, di aprire una procedura di amministrazione di sostegno, sicuramente indesiderabile perché eccessiva rispetto al caso concreto.

Il Giudice Tutelare, in linea con quanto sopra evidenziato, ha provveduto autorizzando la figlia maggiorenne, imponendo alla stessa un normale obbligo di rendiconto, ritenendo evidentemente eccessiva l’amministrazione di sostegno per il compimento di un singolo atto e dando rilevanza all’autonomia di autodeterminazione delle persone.

In risposta poi all’ulteriore critica che viene mossa all’istituto in esame, che i provvedimenti di nomina sono provvedimenti poco personalizzati perché redatti in modo standardizzato, ma ferma la necessità nella odierna società di tutelare un numero sempre più frequente di persone “fragili” e “sole”, il legislatore – nel rispetto del diritto del cittadino di prevedere da chi e come vuole essere amministrato – potrebbe affiancare all’istituto dell’amministrazione di sostegno, l’istituto del mandato in vista di una futura incapacità, tanto sostenuto dalla dottrina notarile e già in uso in altri ordinamenti stranieri.

Particolarmente interessante è il caso della Svizzera dove già dal 2008 è stato introdotto (articoli 360 e 374 Codice civile svizzero)[3] un mandato precauzionale che consente a una persona che gode dei propri diritti civili di nominare un procuratore, persona fisica o giuridica, per il caso in cui il mandante perda la capacità di discernimento. Il mandante può determinare i poteri e le istruzioni del nominato procuratore.

Per produrre effetti, il mandato deve essere convalidato dalla competente autorità. In mancanza di tale mandato precauzionale, il coniuge o il partner registrato convivente possono rappresentare il soggetto fragile per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e per quelli necessari al mantenimento.

Dalle pagine di questo giornale[4] più volte è stata invocata l’introduzione del mandato di protezione in previsione di una futura incapacità, che da un lato presenterà duttilità e flessibilità e che dall’altro potrebbe alleggerire il carico della magistratura.

Note

[1] Legge 9 gennaio 2004 n. 6, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2004 n. 14, la cui finalità è indicata all’articolo 1 “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

[2] Art. 405, prima parte quarto comma, Codice civile: “Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio (…)”.

[3] Articolo 360, Codice civile svizzero, A. Principio.

1 Chi ha l’esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

2 Egli definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull’adempimento degli stessi.

3 Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.”

Articolo 374, Codice civile svizzero:A. Condizioni ed estensione
del diritto di rappresentanza.

1 Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

2 Il diritto di rappresentanza comprende:

1.    tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento;

2.    l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e

3.    se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.

3 Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti”.

[4] Federnotizie, 7 maggio 2021, “Il mandato in vista della futura incapacità – convegno online” a cura di Arrigo Roveda; Federnotizie, 8 ottobre 2021 “Il mandato in vista della futura incapacità – tecniche contrattuali in attesa di un’auspicabile riforma di legge” a cura di Federico De Stefano e Clementina Binacchi; Federnotizie, 20 maggio 2022 “Il mandato di protezione (in previsioni di futura incapacità) – Presentazione della proposta di Legge di Federnotai” a cura di Enrico Maria Sironi.

L’articolo 2004 – 2024, vent’anni di amministratore di sostegno: i numeri e le prospettive sembra essere il primo su Federnotizie.

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