3 Maggio 2024

Conto dedicato: riflessioni a margine dell’articolo di Luigi De Ruggiero

a cura di Fabrizio Pavoni

In merito all’interessante articolo relativo al conto dedicato, a firma del magistrato De Ruggiero, mi sorge spontanea la necessità di proporre alcune riflessioni da notaio. Nel senso di operatore pratico piuttosto che di puro valutatore di comportamenti teorici.

Tre spunti mi si presentano chiari:

il problema della tenuta del rendiconto della gestione del conto;

il problema del versamento sul conto dedicato delle intere somme percepite;

il problema del pagamento ritardato da parte dei clienti delle somme, in particolare relative alle imposte da versare allo Stato.

A mio avviso occorre applicare le norme certamente nel rispetto del dettato normativo, ma anche interpretarle con riferimento alla loro rilevanza nel campo della deontologia e soprattutto del buon senso.

Il conto dedicato è nato sostanzialmente per tutelare due aspetti:

tutelare le somme riscosse dal notaio per conto dello Stato e di fatto di proprietà dello Stato, quindi “parcheggiate” temporaneamente presso il notaio, creando un patrimonio separato;

tutelare la corretta gestione economica della attività di Studio e personale da parte del notaio, separando le disponibilità di effettiva spettanza del notaio dall’apparenza contabile complessiva che, a seguito dell’incasso comprensivo di imposte e altre somme a vario titolo consegnate fiduciariamente al notaio, può ingenerare una erronea percezione di ricchezza nel notaio.
Il rendiconto è uno strumento che svolge la funzione di consentire al notaio e, in caso di ispezione, ai controllori la percezione della suddivisione delle competenze contabili, tra poste disponibili per il notaio e poste riservate allo Stato e a terzi e non può e non deve essere caricato di altro significato o peso: voler prevedere una vidimazione o una certificazione di tale documento contabile “organizzativo” assegna a tale documento un livello anche ordinatorio che non è previsto dalla norma (tant’è che non ne viene prevista una forma codificata e lo stesso CNN non ne ha dettato una disciplina puntuale).

Una mancanza o una grave sciatteria sul punto deve certamente rilevare dal punto di vista deontologico ma, a mio avviso, un livello medio di corretta tenuta contabile, secondo il buon senso e nel solco della sua funzione, deve essere considerato sufficiente.

Altrettanto, in relazione alla normale gestione quotidiana, amministrativa e contabile, dello Studio, appare allo scrivente medio notaio buona (ma non unica) prassi il versare l’intera somma introitata sul conto dedicato, procedendo con una certa regolarità, con tempi ravvicinati, a effettuare spostamenti sul conto libero personale delle sole somme relative agli onorari con IVA del notaio.

Ciò in ossequio alla ratio della norma, di appostare sul conto dedicato le somme di spettanza dello Stato, che in tal modo è sicuramente rispettata; una volta eseguiti i versamenti delle imposte, con una tempistica che deontologicamente “dovrebbe” prevedere un lasso di tempo medio non superiore ai cinque giorni lavorativi (considerando la necessità pratica di ribattere l’atto, predisporre l’adempimento, controllarlo e inviarlo) – naturalmente è un termine indicativo che personalmente ritengo (ma è esclusivamente mia personalissima opinione) mediamente congruo – si può procedere a traslare le somme di spettanza del notaio sul conto libero, senza che in tale lasso di tempo si possa ritenere una volontà di protezione abusiva delle somme in oggetto.

Buonsenso.

L’ultimo punto su cui vorrei dissentire rispetto all’ottimo articolo del dottor De Ruggiero riguarda l’obbligo di avere sul conto dedicato le somme per le imposte dello Stato, nel caso in cui il cliente non avesse versato le somme dovute (ad es. Caso frequente: il cliente provvederà con bonifico ma solo dopo qualche giorno): in questo caso la questione non riguarda a ben vedere la funzione del conto dedicato, “tutela delle somme dovute allo Stato versate dal cliente al notaio”, ma il rischio che il notaio corre di dover anticipare tali somme, nel caso in cui il cliente non versasse il dovuto.

Il Notaio per la stessa funzione di riscossione che lo Stato gli ha affidato è tenuto al versamento nei termini di legge delle imposte, a prescindere dall’effettivo loro percepimento dal cliente, con il proprio patrimonio: una volta concluso l’atto, parte il countdown per il pagamento a carico del notaio; per cui se il notaio non riceve in deposito le somme dal cliente, con relativo obbligo di versamento sul conto dedicato, dovrà versare comunque alla scadenza le imposte dovute e se non si trovano sul conto dedicato perché il cliente è inadempiente, dovrà postarle in proprio; ma la assenza della necessaria provvista, in caso di insolvenza del cliente, nulla ha a che vedere con la tenuta scorretta del conto dedicato.

Se si tenesse ben presente la ratio della norma e si applicasse il buon senso, forse si potrebbe evitare di cadere nel classico atteggiamento del notariato, che oserei definire spesso tafazziano, di cercare sempre di farci del male da soli, andando a interpretare le norme sempre nel senso più deleterio e incongruo e, soprattutto, ben oltre l’evidente finalità della norma stessa.

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