27 Marzo 2024

Entra oggi in vigore il DDL Capitali : novità in tema di emissione di obbligazioni e di titoli di debito

a cura di Marco Reschigna

La legge 5 marzo 2024, n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024, rappresenta l’ultimo passo dell’approvazione in via definitiva del c.d. “DDL Capitali”. Il provvedimento entra in vigore oggi, 27 marzo 2024, e reca, tra l’altro, importanti novità in tema di emissione di obbligazioni di società per azioni e di titoli di debito di società a responsabilità limitata, che hanno come obiettivo primario quello facilitare forme di finanziamento alternative[1].

Il presente contributo ha lo scopo di analizzare brevemente queste innovazioni, che sono tutte contenute nell’art. 7 della l. 5 marzo 2024, n. 21, rubricato “Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizione di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata”. Si tratta di tre ordini di modifiche, riportate integralmente di seguito in grassetto:

(i) viene modificato l’art. 2412, comma 1, c.c., come segue: “La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale risultante dall’ultima delle iscrizioni di cui all’articolo 2444, primo comma, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite”;

(ii) è modificato l’art. 2412, comma 5, c.c., come segue: “I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione, ovvero ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni”;

(iii) è inserito un nuovo comma dopo il secondo comma all’art. 2483 c.c., come segue: “Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica”.

Viene, innanzitutto, modificata la modalità di verifica della consistenza del capitale sociale ai fini del rispetto del limite quantitativo di emissione di cui all’art. 2412, comma 1, c.c., che fino all’entrata in vigore della nuova norma era quello risultante dall’ultimo bilancio approvato.

Ora, dunque, se dall’approvazione dell’ultimo bilancio alla data in cui deve essere effettuata la verifica è stato sottoscritto un aumento di capitale, con conseguente comunicazione da parte dell’organo amministrativo, dell’avvenuta sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2444 c.c., sarà il capitale risultate da tale comunicazione a far fede ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 2412, comma 1, c.c.

Si tenga conto, peraltro, che la novità non incide sulle modalità di verifica della riserva legale e delle riserve disponibili, ai fini del rispetto del predetto limite quantitativo, visto che resta invariata la restante parte della norma.

Pertanto, in questo caso, ai fini del rispetto di tale limite sarà necessario ricorrere all’ultimo bilancio approvato ed eventualmente a un bilancio straordinario, redatto con i medesimi criteri.

La seconda novità consiste in un’ulteriore semplificazione della disciplina dell’emissione di obbligazioni di società per azioni. Viene, infatti, prevista la possibilità di emettere obbligazioni anche in eccedenza rispetto al limite di cui all’art. 2412, comma 1, c.c., se queste siano destinate a essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali, anche in sede di rivendita, purché ciò risulti tra le condizioni di emissione.

La portata innovativa della norma risiede nel fatto che, a tali condizioni, non si applica l’art. 2412, comma 2, c.c., che prevede che, ai fini dell’eccedenza del noto limite quantitativo di emissione, gli investitori professionali siano soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e che in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, questi ne garantiscano la solvenza se i sottoscrittori non siano investitori professionali.

La nuova norma amplia, quindi, la platea dei soggetti che possono rendersi sottoscrittori di obbligazioni senza necessità di rispettare il limite quantitativo di cui all’art. 2412, comma 1, c.c., dal momento che si riferisce agli “investitori professionali ai sensi delle leggi speciali[2].

Si osserva, peraltro, che l’art. 2412, comma 2, c.c. non è stato abrogato e l’innovazione consiste solo in una possibile disapplicazione della norma, mediante il coinvolgimento di investitori professionali non necessariamente soggetti a vigilanza prudenziale.

Si osserva, inoltre, che ai fini dell’applicabilità del regime derogatorio è necessario che la previsione di sottoscrizione, anche in sede di rivendita, esclusivamente da parte di investitori professionali risulti espressamente tra le condizioni di emissione.

La terza novità, infine, coinvolge la disciplina dell’emissione dei titoli di debito di società a responsabilità limitata.

In particolare, l’attuale art. 2483, comma 2, c.c. prevede che la sottoscrizione di titoli di debito possa avvenire soltanto da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, che rispondono della solvenza della società in caso di successiva circolazione degli stessi, ad eccezione di casi particolari (acquisto da parte di investitori professionali o da parte di soci della società che ha emesso i titoli).

La nuova formulazione dell’art. 2483 c.c. prevede la possibilità di derogare al disposto del secondo comma della norma nel caso in cui i titoli di debito siano destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali e ciò sia previsto, senza facoltà di modifica, tra le condizioni di emissione.

Note

[1] Con l’entrata in vigore del DDL Capitali viene altresì ancora una volta prorogato, questa volta sino al 31 dicembre 2024, il termine ex art. 106, comma 7, D.L. 18/2020.

[2] Sulla distinzione tra investitori professionali e investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale sia concesso il rinvio a trattazioni specifiche sul punto. Qui ci basti ricordare che la nozione di investitore professionale è ricavabile dal disposto dell’art. 6 TUF, nonché dell’art. 35 e Allegato 3 Reg. Intermediari Consob.

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