Richiesta copia di atto
La legge non consente al notaio di rilasciare copie autentiche dei propri atti prima della loro registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, quindi non è mai possibile rilasciare la copia al momento della stipula dell’atto o subito dopo, fino a che il notaio non ha provveduto al pagamento delle imposte per conto del cliente e alla conseguente registrazione dell’atto. Pertanto, normalmente, le copie degli atti sono disponibili dopo circa 15 giorni dalla stipula dell’atto stesso.
Nel corrispettivo pagato per la stipula dell’atto è compreso il rilascio di una sola copia autentica in forma cartacea per ciascuna parte intervenuta all’atto (completa dei dati di registrazione e di trascrizione). E’ sempre possibile chiedere il rilascio di ulteriori copie, versando i relativi diritti.
Per avere copie di un atto stipulato occorre compilare i campi sottostanti.