17 Maggio 2023

Speciale Volontaria Giurisdizione: il ruolo del p.m dopo la riforma

di Fabio Tierno

Brevi Note a commento del reclamo avverso Autorizzazione emessa dal Notaio Valentina Citarella da Roma

In estrema sintesi il caso de quo può essere così sintetizzato: il Notaio, previa richiesta delle parti, emette, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 149/2022, autorizzazione a vendere un immobile pervenuto a un minore per successione.

Il notaio, come previsto dal comma 4 dell’art. 21, effettua le comunicazioni alla Cancelleria del Tribunale che sarebbe competente a emettere l’omologo provvedimento giurisdizionale e al Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale.

Inopinatamente il Pubblico Ministero propone reclamo avverso il provvedimento emesso dal Notaio, sulla base della considerazione che, a detta del reclamante, il Decreto Legislativo non prevederebbe “espressamente la possibilità che tale professionista possa effettuare congiuntamente la doppia valutazione richiesta dall’art. 747 c.p.c.”.

A  mio avviso il summenzionato reclamo è illegittimo sia per profili procedurali sia nel merito.

Ma procediamo con ordine.

Come dianzi accennato il comma 4 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 149/2022 prevede per il Notaio l’obbligo di comunicare l’autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale che sarebbe competente ad emettere l’omologo provvedimento giurisdizionale ed al Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale.

La relazione illustrativa al D.Lgs. afferma, in maniera generica ed apodittica che la comunicazione al P.M. serve ” a consentire l’impugnazione al Pubblico Ministero”.

La medesima conclusione, senza ulteriori motivazioni, è contenuta nel ponderoso studio approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato.

Prima di addentrarsi nella disamina del reclamo è opportuno individuare un canone ermeneutico. L’alternativa che si propone all’interprete è considerare l’art. 21 del D.Lgs. 149/2022 una monade nata armata dal Senno di Giove e calata a forza nel sistema di Volontaria Giurisdizione ovvero considerarla una norma di V.G. che va coordinata e interpretata alla luce dell’intero sistema di volontaria giurisdizione.

Preferendo, come ritengo doveroso, il secondo corno dell’alternativa, le apparenti lacune e antinomie della nuova norma troveranno soluzione e composizione alla luce delle norme previgenti.

In materia di reclamo il Decreto Legislativo n. 149/2022 nulla dispone in materia di reclamo.

Conseguentemente la legittimazione del P.M. a proporre reclamo va affermata in virtù delle norme previgenti, ossia dell’art. 740 c.p.c. rubricato “Reclami del pubblico ministero”. Tale norma afferma che il Pubblico Ministero “può proporre reclamo contro i decreti del Tribunale e contro quelli del Giudice Tutelare per i quali è necessario il suo parere”.

Ancora più a monte il codice di rito disciplina l’attività del P.M. in sede civile all’art. 70 c.p.c., che contiene l’elencazione, ritenuta tassativa dalla unanime dottrina, dei procedimenti in cui il P.M. deve intervenire.

In tale elenco non figurano i procedimenti di Volontaria Giurisdizione, ma solo “le cause riguardanti lo Stato e la capacità delle persone.

Per affermare, sulla base del chiaro disposto dell’art. 740 c.p.c., la legittimazione attiva del P.M. a reclamare l’Autorizzazione emessa da Notaio va preliminarmente individuata la norma che prevede la necessità del parere del P.M. , non potendo tale legittimazione attiva al reclamo  essere affermata solo sulla base del generico obbligo di comunicazione previsto dall’art. 21 comma 4 e meno che mai desunto dalla relazione illustrativa al Decreto Legislativo, o la circolare del Ministero di Giustizia in materia di profili fiscali dell’art. 21, che, a oggi, non rientrano tra le fonti del diritto.

La diversa tesi dottrinaria (Mazzacane) che ritiene il P.M. sempre competente a reclamare i decreti emessi dal Giudice Tutelare (e analogamente quelli emessi dal Notaio nel binario Notarile) ai fonda su una esegesi dell’art. 740 che considera la “e” non come congiunzione coordinante (quale è in realtà) ma come se fosse una disgiuntiva e, pertanto, collega l’inciso “per i quali è necessario il suo parere” ai soli provvedimenti del Tribunale.

Ma anche volendo aderire alla tesi da me avversata che ritiene il P.M. sempre competente reclamare tutti i provvedimenti del Giudice Tutelare e solo quelli dei Tribunale per i quali è richiesto il suo parere, nella presente fattispecie il P.M. non sarebbe comunque legittimato al reclamo, poiché l’art. 747 c.p.c. afferma la competenza del Tribunale e non fa alcun cenno alla necessità del parere del P.M. per cui il medesimo NON E’ LEGITTIMATO ad impugnare l’autorizzazione emessa dal Notaio.

Per completezza espositiva l’unica ipotesi di legittimazione attiva del P.M. a impugnare provvedimenti emessi dal Notaio è in materia di alienazione di beni costituiti in fondo patrimoniale, dal momento che l’art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice civile dispone che “il Pubblico Ministero deve essere sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale”, ove si ritenga che tale autorizzazione rientri nella competenza del Notaio ex art. 21, dal momento che essa è necessaria a tutela degli interessi dei figli minori e, pertanto, lato sensu rientra tra “le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore”.

L’obbligo di comunicazione al P.M. a carico del Notaio, pertanto, fuori dai casi relativi al fondo patrimoniale, trova la sua ratio nell’esigenza di consentire al P.M. la conoscibilità dei provvedimenti emessi,  a tutela e presidio di altre norme dell’ordinamento (pensiamo alla ipotesi in cui l’intestazione a minori possa servire per eludere misure restrittive patrimoniali).

Il reclamo oggetto delle presenti note è destituito di ogni fondamento anche nel merito.

Il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149, relativo all’attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata legittima il Notaio ad emettere autorizzazioni “per la stipula di atti pubblici aventi a oggetto beni ereditari”.

Conseguentemente l’autorizzazione ex art. 747 c.p.c. rientra de plano nelle nuove competenze del Notaio.

Tanto è vero che i primi commentatori della nuova norma, compreso il sottoscritto, hanno sottolineato che nel “binario” notarile trova composizione l’annoso dibattito sul conflitto di attribuzioni  tra art. 747 c.p.c. e art, 320 c.c.

Nessun obbligo di parere del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore emerge neppure dal comma 2 dell’art. 21 che disciplina i poteri istruttori del Notaio. Detto comma tra l’altro menziona espressamente l’art 747 c.p.c. nella parte in cui impone al Notaio l’obbligo di sentire il legatario allorchè l’autorizzazione richiesta abbia ad oggetto un bene oggetto di legato. Il silenzio della nuova norma sulla necessità di acquisire il parere del Giudice Tutelare nella ipotesi in cui l’autorizzazione sia relativa a beni devoluti a minori milita a sostegno della tesi che tale parere, nel binario Notarile. non sia necessario (ubi legislator voluit dixit).

La asserita, dal Pubblico Ministero reclamante. necessità di parere del Giudice Tutelare si porrebbe poi in palese contrasto con la medesima ratio legis del D.Lgs. n. 149/2022, che, come testualmente affermato dalla Relazione Illustrativa, mira a tutelare “esigenze di semplificazione particolarmente avvertite nella quotidianità dei traffici”,  che sarebbe frustrata dalla necessità di una duplicità di provvedimento (parere del Giudice Tutelare ed autorizzazione del Notaio).

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