L’impignorabilità “relativa” del conto dedicato
di Pietro Ciarletta
Il conto corrente dedicato del Notaio è disciplinato dai commi da 63 a 67 dell’art. 1 della legge n. 147/13 il cui testo, a seguito della novella introdotta con la legge n. 124/17 è il seguente, per i commi da 63 a 66-bis che ai fini di questa riflessione rilevano:
“63 Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta e comunque le spese anticipate di cui all’articolo 15, primo comma, numero 3, del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934 n. 64;
c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, l’importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese .dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
64. (abrogato)
65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio
Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.
66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione.
Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi della normativa vigente, verificata l’assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto.
Se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63″.
In ragione di tale disciplina è opportuno chiedersi:
come incidono sulla natura di “conto dedicato” pagamenti di somme con addebito del conto dedicato per finalità diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1 comma 63 citato?
È di tutta evidenza che la specificità degli impieghi di cui all’art.1 comma 66, esclude la possibilità che il Notaio – che ha versato sul conto dedicato le somme riscosse con unico mezzo di pagamento comprensivo di compensi ed IVA – possa addebitare il conto dedicato per pagamenti per stipendi, contributi assicurativi, canoni di locazione ecc.
Tale attività, oltre che contraria alla norma, risulta contraria ai principi di deontologia in materia elaborati dal CNN (allegati a comunicazione del CNN a tutti i Notai dell’11 dicembre 2017) (in particolare artt. 6 ed 8).
In caso di contenzioso, inoltre, potrebbe portare alla totale riqualificazione della natura del conto, collocando il rapporto (e le somme depositate ivi) fuori dal perimetro della norma e dunque rendendolo non più “segregante” ed “impignorabile”, con potenziale pregiudizio per le somme depositate e per le loro destinazioni. Ipotesi da non escludere anche in ragione di quanto in seguito rilevato.
Il Notaio ha la facoltà di recuperare le eccedenze versate ex art. 66 bis, sempre e comunque redigendo apposito prospetto contabile. Ciò comporta che solo nel momento in cui le somme assoggettate a recupero fuoriescono dal conto corrente dedicato ed entrano nel patrimonio del Notaio, possano essere assoggettate a pignoramento?
In altri termini:
l’impignorabilità viene meno solo dopo che le somme suddette siano trasferite su di un conto “non dedicato” di competenza del notaio?
oppure le suddette somme, qualora non siano riconducibili a quelle indicate nel comma 63 – circostanza che deve risultare dal prospetto contabile – sono liberamente pignorabili, anche se presenti sul c.d. conto corrente dedicato?
Secondo quanto deciso dai giudici del Tribunale di Avezzano (provvedimento del 17 giugno 2021) in sede di reclamo ex 669 terdecies c.p.c., nell’esame di un provvedimento cautelare “la segregazione non riguarda il conto corrente dedicato .ma unicamente le somme che vi siano depositate cui sia impressa la destinazione ai sensi delle lettere a), b) e c) del citato comma 63”; ……..”altrimenti, non avrebbe significato l’espressione utilizzata nel comma 66 bis che presuppone che nei conti dedicati possano esservi anche altre somme”….”.
La conseguenza, quindi, è che tali ulteriori somme non godono di nessun beneficio della separazione/segregazione, riservato unicamente alle tassative ipotesi di somme con le caratteristiche stabilite dal comma 63.
Si legge infatti nel provvedimento che qui si commenta:
“…. il conto corrente dedicato non è assistito da alcuna presunzione di separazione generale di tutte le somme ivi giacenti”
“In tali casi, quindi, alla notifica dell’atto di pignoramento dovrà seguire una puntuale specificazione delle somme ivi depositate. Infatti, l’esame della documentazione – ove tenuta nei modi di legge – diventa dirimente ai, fini del corretto e snello svolgimento del processo. esecutivo in quanto consente di stabilire quali somme siano effettivamente impignorabili e quali no”
“Nel difetto della quale documentazione, anche nell’ambito del procedimento incidentale stabilito dall’art. 549 cpc (contestata dichiarazione del terzo) non resterebbe che ricorrere ad un consulente d’ufficio che ricostruisca le movimentazioni in parola ai fini della corretta individuazione delle somme segregate”
Non vi è pertanto, secondo il suddetto Collegio, “alcuna impignorabilità assoluta di tutte le somme versate sul conto dedicato” se parte creditrice pignorante correda la richiesta di pignoramento presso terzi (la Banca n.d.r.) di “una specifica richiesta di documentazione circa la natura degli importi ivi versati”.
Con ciò onerando la Banca ed il Notaio correntista di documentare con esattezza la destinazione delle somme depositate, collegandole alle specifiche fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art.1 comma 63
La ricostruzione che precede contiene una specifica sottolineatura e degli specifici “avvisi cautelativi” in ordine alla materiale gestione del conto.
Il richiamo al comma 66 e la disponibilità delle somme solo per gli specifici impieghi di cui alle lettere a) e b) del comma 63, mantenendo di ciò idonea documentazione, è da sé sufficiente a ricordare la regola nella sua nettezza e – per converso – a qualificare come contrario ad essa ogni atto dispositivo diverso.
Parallelamente – con carattere eccezionale – le altre somme depositate eventualmente sul conto, oggetto di recupero sulla base di analitico prospetto contabile, sia se frutto di anticipo di fondi propri, sia se aventi natura di corrispettivi, hanno la necessità di essere assistite da adeguata prova documentale.
L’assenza o la incompletezza di prove documentali, sia per gli atti dispositivi per gli specifici impieghi di cui al comma 66, sia per il recupero di somme proprie di cui al comma 66-bis, rischia di minare, dunque, la impignorabilità delle somme ivi depositate, con grave pregiudizio per le finalità che la norma intende perseguire e con inevitabili riflessi sia nei rapporti con i terzi che nell’ambito della valutazione deontologica dei comportamenti.
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