22 Marzo 2023

Del collegio che decide sul reclamo avverso l’ordinanza di estinzione non può far parte il G.E.

Con la sentenza n. 45 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 111 Cost. – dell’art. 630, comma 3, c.p.c., nella parte in cui prevede che il reclamo avverso l’ordinanza che accoglie l’estinzione o rigetta l’eccezione di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti si propone al giudice dell’esecuzione (con ricorso o all’udienza) e che del collegio giudicante sul reclamo faccia parte anche il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, poiché il giudizio di reclamo si iscrive fra i procedimenti di natura lato sensu impugnatoria, così attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo vòlto a rendere effettiva l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali.

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