28 Febbraio 2023

Da oggi addio alle copie esecutive

Il 28 ottobre 2023 abbiamo pubblicato un articolo di Alessandro De Gregori (“Prime note in tema di titolo esecutivo notarile dopo il d.lgs. 149/2022”) a commento delle novità contenute nella cd Riforma Cartabia. L’anticipo dell’entrata in vigore della riforma, per effetto della norma contenuta nella Legge di Bilancio, ci suggerisce di ripubblicare l’articolo emendato nei riferimenti temporali.

Magari a qualcuno era sfuggito. 

Il testo della Legge Delega

L’art. 1, comma 12 della Legge Delega al Governo per la riforma del processo civile (legge 26 novembre 2021 n. 206) nel fissare i principi e criteri direttivi per la riforma del processo di esecuzione ha previsto, con particolare riguardo alla copia esecutiva, la sostituzione dell’iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale.

Più precisamente al legislatore delegato è stato affidato il compito di “ a) prevedere che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all’originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva”.

Il testo del Decreto Legislativo 149/2022 – I testi normativi a confronto

Nell’esercizio della delega ed in ossequio ai principi fissati dal Parlamento, il Legislatore Delegato è intervenuto, sul punto che maggiormente interessa dal punto di vista notarile, con l’art. 3, comma 34 del Decreto Legislativo 149/2022 ove è previsto quanto segue:

34. Al Libro III, Titolo I del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 474, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.»;

b) l’articolo 475 è sostituito dal seguente:

«Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). – Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere

come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.»;

c) l’articolo 476 è abrogato;

d) all’articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell’articolo 475»;

e) all’articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all’originale».”.

Appare utile, a questo punto, procedere ad un raffronto tra la disciplina ancora attualmente prevista dal codice di procedura civile e le nuove disposizioni.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Testo attualmente vigente
Testo modificato dal Decreto Legislativo 149/2022

Art. 474 (Titolo esecutivo)
Art. 474 (Titolo esecutivo)

L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtu’ di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le  cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e  3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle  scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtu’ di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le  cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle  scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.

Art. 475 Spedizione in forma esecutiva
Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale)

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma  esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il  provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con  indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione Repubblica Italiana – In nome della legge e  nell’apposizione da parte del  cancelliere  o notaio o altro pubblico ufficiale,  sull’originale o sulla copia, della seguente formula:

“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 476 (Altre copie in forma esecutiva)
Art. 476

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che l’ha  pronunciato, e negli altri casi al  presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.

Sull’istanza si provvede con decreto.

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico   ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria non superiore a lire mille, con decreto del  capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.

Abrogato

Art. 478 (Prestazione della cauzione)
Art. 478 (Prestazione della cauzione)

Se l’efficacia del titolo esecutivo subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finche’ quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
Se l’efficacia del titolo esecutivo subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finche’ quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell’articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.

Art. 479 (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
Art. 479 (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)

Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Le principali novità e la data entrata in vigore delle nuove disposizioni

Il Decreto Legislativo 149/2022, in piena attuazione della delega, elimina del tutto, dal nostro ordinamento, la procedura di spedizione in forma esecutiva e, di conseguenza, fa venire meno il concetto stesso di copia in forma esecutiva.

Sulla base delle disposizioni ancora oggi vigenti, la copia esecutiva si connota, rispetto ad una qualsiasi altra copia certificata conforme all’originale, per l’ulteriore attitudine, che le è propria in via esclusiva, a valere come titolo esecutivo e, quindi, a consentire l’esercizio dell’azione esecutiva.

L’apposizione della formula esecutiva serve quindi a distinguere la copia esecutiva da una qualsiasi altra copia conforme, al fine di indentificarla come l’unica a poter valere come titolo esecutivo.

Questa specifica valenza, propria della sola copia esecutiva, giustificava anche le disposizioni del codice di rito finalizzate a limitare il numero di copie esecutive rilasciabili e ad individuare i soggetti legittimati a richiedere il rilascio.

Tutto ciò verrà meno con l’entrata in vigore delle modifiche previste dal D.Lgs. 149/2022, per effetto delle quali qualunque copia, purché certificata conforme all’originale, potrà astrattamente valere come titolo esecutivo.

Logico corollario di questa scelta del legislatore delegato è la sopravvenuta irrilevanza sia del soggetto a favore del quale la copia autentica è rilasciata sia del numero delle copie rilasciate.

Dal momento che tutte le copie autentiche saranno astrattamente idonee a valere come titolo esecutivo, non sarebbe stato possibile limitare il numero di copie rilasciabili o i potenziali legittimati a richiedere il rilascio, se non per effetto della modifica di altre disposizioni normative (segnatamente dell’art. 743 c.p.c., non toccato dalla riforma).

Non è un caso, quindi, che tra le disposizioni normative abrogate vi siano anche quelle relative, rispettivamente, al rilascio di copie esecutive successive alla prima e all’identificazione del soggetto legittimato alla richiesta del rilascio di copia.

Con riguardo all’elencazione dei soggetti legittimati alla richiesta di rilascio, più precisamente, la disposizione dell’art. 475 c.p.c., come riformulata, conserva il riferimento a “la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o (…) i suoi successori” ma con una diversa finalità: essa non individua più i soggetti legittimati a chiedere il rilascio della copia, bensì i soggetti che possono utilizzare una qualsiasi delle copie autentiche in circolazione come titolo esecutivo per dare avvio all’esecuzione.

In altre parole, mentre chiunque può chiedere al notaio il rilascio di una copia, ancorché non sia stato parte nell’atto (art. 743 c.p.c.) solo i soggetti indicati nell’art. 475 c.p.c. possono utilizzare la copia come titolo esecutivo.

È stata invece inserita nel nuovo ultimo comma dell’art. 474 c.p.c. la previsione secondo la quale la messa in esecuzione del titolo spetta agli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti. Essa era originariamente pervista nel contenuto della formula esecutiva, ora abrogata, ed è stata così recuperata attraverso l’introduzione di uno specifico nuovo comma.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 28 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380 della legge 29 dicembre 2022 n. 197. Fino a quella data, pertanto, continueranno a valere le disposizioni previgenti, ai sensi delle quali sarà legittima l’emissione della copia munita di formula esecutiva, rimarranno in vigore i limiti al rilascio di copie esecutive ulteriori alla prima e la copia esecutiva potrà essere rilasciata solo a coloro a favore dei quali è stata convenuta l’obbligazione portata dal titolo.

Dal 28 febbraio 2023, viceversa, non occorrerà più l’apposizione della formula esecutiva e la semplice copia certificata conforme, anche se formata anteriormente a detta data ovvero anche se relativa a contratti perfezionati prima di detta data, non dovrà essere munita di formula esecutiva, per poter valere come titolo esecutivo.

Potrebbe infine porsi la questione di cosa accada alle copie esecutive rilasciate anteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni e, in particolare, se le stesse conservino la loro efficacia come titoli esecutivi anche dopo il 28 febbraio 2023.

Si ritiene di poter dare risposta positiva al quesito: la copia esecutiva è anzitutto una copia certificata conforme all’originale, arricchita di un quid pluris (la formula esecutiva), che la riforma ha privato di rilevanza giuridica, lasciando però intatta la valenza di copia certificata conforme; in quanto tale essa potrà quindi continuare ad essere utilizzata come titolo esecutivo anche dopo il 28 febbraio 2023.

In sintesi:

le copie esecutive rilasciate prima del 28 febbraio 2023 sono già utilizzabili come titolo esecutivo e continueranno ad esserlo dopo il 28 febbraio 2023;
le copie certificate conformi rilasciate prima del 28 febbraio 2023 non possono essere utilizzate come titolo esecutivo prima di tale data, ma lo diventano a partire da tale data;
le copie certificate conformi rilasciate a partire dal 28 febbraio 2023 sono da subito utilizzabili come titolo esecutivo.

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