Modifica in tema di enti sportivi dilettantistici
Il Decreto Legge 30 giugno 2025 n° 96, convertito nella Legge 8 agosto 2025 n° 119, modifica l’art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n° 36, sancendo il divieto per i soli presidenti (e non più per tutti gli amministratori) delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Viene, dunque, sostituita la parola “amministratori” con quella di “presidenti”, così ammettendo che medesimi soggetti diventino amministratori di più enti sportivi dilettantistici appartenenti alla stessa Federazione, DSA o EPS e limitando la situazione di incompatibilità ai soli presidenti, i quali, quindi, non possono ricoprire nessuna carica, compresa quella di amministratore, nei suddetti enti.
Come già riportato nel precedente contributo “Gli enti sportivi dilettantistici” è opportuna la specificazione di tale divieto nello statuto.
Clausola: “La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.”
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