La motivazione “rafforzata” del decreto che autorizza l’uso del captatore informatico
In tema di intercettazioni compiute per mezzo di captatore informatico, anche nel caso di delitti di criminalità organizzata, il provvedimento di autorizzazione del GIP deve esporre, con autonoma valutazione, le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini, mentre non è necessaria l’indicazione dei motivi che giustificano l’utilizzo del captatore anche nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. che, invece, occorre solo per le indagini che concernono i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 8 agosto 2025, n. 29382).