Sede secondaria del notaio? Vige il principio dell’unicità dell’ufficio secondario
Il collegamento esistente tra la figura del notaio e la sede notarile è espressione del fatto che l’attività notarile continua a caratterizzarsi come esercizio di una pubblica funzione; pertanto, rimane insuperabile il dato che l’art. 26 della L. n. 89/1913 (cd. legge notarile) consente l’apertura di “un unico ufficio secondario”. E, fino a che i decreti ministeriali di revisione della tabella che determina il numero dei notai per ciascun distretto notarile continueranno a prevedere i comuni aggregati (ossia quelli che non sono sede notarile ma per i quali è riconosciuta la necessità dell’assistenza notarile) spetterà al Presidente della Corte d’Appello valutare se sussistano i presupposti per la nomina e, in caso positivo, individuare il notaio obbligato. Dunque, in mancanza di siffatta designazione l’ufficio liberamente aperto dal notaio nel comune aggregato alla sua sede di assegnazione costituisce sede secondaria ai sensi della sopra citata norma, secondo quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 16601/2025.