Pubblico impiego: tetto retributivo equiparato al trattamento del Presidente della Cassazione
La Corte costituzionale con la sentenza 28 luglio 2025, n. 135 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 108, comma 2, Cost. e al principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost. – dell’art. 13, comma 1, del D.L. n. 66/2014, come convertito, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e senza effetti retroattivi, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell’importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da parte di un D.P.C.M., previo parere delle competenti commissioni parlamentari.