Potere di vigilanza, l’ANAC non può sostituirsi o imporre decisioni alle stazioni appaltanti
Nel caso in cui agisce nell’ambito del potere di vigilanza l’ANAC non emana atti dispositivi nei confronti del soggetto vigilato, che non può dunque lamentare alcuna compressione diretta e immediata della propria sfera giuridica, in quanto si limita ad esprimere il proprio avviso interpretativo alla luce della normativa di riferimento e a rilevare potenziali criticità. È quanto afferma il Tar Lazio con la sentenza n. 13677 dell’11 luglio 2025.