Illegittima la condanna per terrorismo di chi utilizzava l’applicazione di messaggistica crittografata “ByLock”
Pronunciandosi su un caso “turco” in cui si discuteva della legittimità delle condanne inflitte dalle autorità giudiziarie turche nei confronti dei ricorrenti per il reato di appartenenza ad un’organizzazione terroristica armata, sol perché utilizzatori di ByLock, un’applicazione di messaggistica che i giudici turchi ritenevano essere stata progettata per l’uso esclusivo dei membri di una presunta organizzazione terroristica (denominata FETÖ/PDY), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto, a maggioranza (sei voti contro uno), che vi era stata, da un lato, una violazione dell’articolo 7 (nulla poena sine lege) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e, dall’altro, una violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un giusto processo) della Convenzione europea (CEDU, Sez. II, 22 luglio 2025, n. 1595/20 e altri 238).