D.L. infrastrutture convertito: il legislatore definisce gli obblighi del vettore che si avvale di servizi di logistica
Il nuovo art. 11-bis – come, di recente, modificato dal comma 2-bisdell’art. 4, comma 2-bis del d.l. 21.5.2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 18.7.2025, n. 105 (pubblicata nella Gazz. Uff. 19 luglio 2025, n. 166) chiarisce il contenuto degli obblighi del vettore, nel caso in cui egli si avvalga, nell’esecuzione della prestazione di trasporto di merci, dell’opera di terzi soggetti, incaricati dell’imballaggio o della stiva in unità per la movimentazione.