L’attualità del regime cautelare non osta all’ammissione dell’imputato alla messa in prova
La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 18 luglio 2025, n. 26411, è intervenuta sulla legittimità del rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova fondato sulla circostanza della sottoposizione dell’imputato a misura cautelare personale.