Crisi d’impresa: nessun compenso al professionista inadempiente
Nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione al passivo del credito fatto valere da un professionista, il curatore è legittimato a sollevare l’eccezione di inadempimento; l’errore addebitabile al professionista rende del tutto inutile l’attività precedentemente svolta. Il professionista a cui è stato conferito l’incarico di predisporre la domanda di concordato ha il dovere di informare il debitore del divieto di eseguire pagamenti di debiti concorsuali in assenza di specifica autorizzazione del tribunale; qualora non adempia a tale onere informativo, è inadempiente agli obblighi assunti. Questo è quanto deciso dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 19174 del 12 luglio 2025.