Fideiussore consumatore: la clausola a semplice richiesta non salva la banca dalla decadenza
Con sentenza del 10 giugno 2025 il Tribunale di Ferrara si è pronunciato sull’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un fideiussore persona fisica, il quale aveva garantito le obbligazioni di una società. Ad avviso del Tribunale di Ferrara, nella fideiussione prestata da un consumatore, la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” non è idonea a derogare all’onere del creditore di agire in via giudiziale entro sei mesi ai sensi dell’art. 1957 c.c. Tale clausola, infatti, deve considerarsi nulla per vessatorietà ai sensi del Codice del Consumo, in quanto limita la facoltà del garante di opporre l’eccezione di decadenza. Pertanto, il creditore che non abbia proposto un’azione giudiziale nel termine semestrale decade dalla garanzia.