Procedibilità d’ufficio dello stalking connesso al delitto ex art. 635, comma 2, n. 1. c.p.: priva di giustificazione la deroga alla lex mitior
La Corte costituzionale con la sentenza 24 luglio 2025, n. 123, ha dichiarato dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto richiamato dall’art. 9D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. connesso con il delitto di cui all’art. 635, comma 2, n. 1), c.p. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 31/2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all’art. 612-bis c.p., i termini previsti dall’art. 85, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 150/2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.