La prova del contratto di mutuo tra privati
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un presunto prestito infruttifero tra privati, la parte attrice è tenuta a provare non solo la materiale consegna della somma, ma anche l’esistenza di un titolo giuridico idoneo a giustificare l’obbligo di restituzione, ai sensi dell’art. 1813 c.c. La mera prova della dazione, senza l’accertamento della causa concreta e della volontà negoziale che configuri un contratto di mutuo, non è sufficiente a fondare la domanda. La giurisprudenza di legittimità ribadisce che l’onere probatorio grava sull’attore e che la contestazione della diversa causa della dazione da parte del convenuto non determina inversione di tale onere. La mancanza di elementi documentali che specifichino termini, modalità e importo esatto, unitamente a discordanze probatorie, comporta l’infondatezza della pretesa restitutoria. Così ha stabilito il Trib. Napoli, sentenza n. 6080 del 17 giugno 2025.