Inammissibile come prova nel processo civile la corrispondenza riservata fra avvocati
La dicitura “non producibile” non è necessaria affinché una comunicazione tra avvocati sia inammissibile in giudizio, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 48 del Codice Deontologico Forense, l’indicazione di “riservatezza”, che qualifica la corrispondenza come sottratta all’uso processuale e la cui produzione costituisce comportamento deontologicamente rilevante. È quanto stabilito dal Tribunale Milano con sentenza 22 maggio 2025, n. 4178.