Impugnazione stragiudiziale licenziamento: per il lavoratore incapace naturale non decorre il termine di 60 giorni
La Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 18 luglio 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 35 Cost. – dell’art. 6, comma 1, della L. n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione di detta comunicazione, poiché è irragionevole che il termine decorra anche nei confronti del lavoratore che, a causa della sua incapacità naturale, non sia in grado di percepire il significato della comunicazione inviatagli.