Illegittimo il divieto presso qualsiasi esercizio pubblico di apparecchiature per il gioco online
La Corte Costituzionale, sentenza n. 104/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158 del 2012, come convertito, nella parte in cui vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line – e conseguentemente dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della L. n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione di detto divieto –, poiché il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa.