Impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia: gli effetti sospensivi si estendono sino alla rivalutazione prefettizia
La Corte costituzionale con la sentenza 17 luglio 2025, n. 109 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia.