Congrua la sanzione minima per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali che non superi euro 10.000 annui
La Corte costituzionale con la sentenza 8 luglio 2025, n. 103 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento all’art. 3 Cost. – della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, come convertito, nel testo modificato dall’art. 23, comma 1, del D.L. n. 48/2023, come convertito, nella parte in cui prevede che, in caso di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso, poiché la misura della sanzione minima è giustificata, in quanto commisurata al rango del bene protetto dalla norma.