Il grave illecito professionale e la condanna penale per socio di maggioranza tra vecchio e nuovo codice
La nozione di grave illecito professionale, ferma la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante, ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria a un dovere posto da una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di illeciti professionali; ciò avuto riguardo alla formula aperta dell’art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50 del 2016 (“la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”) al contrario della previsione di cui all’art. 98 comma 3 del D.lgs. n. 36 del 2023 che ha provveduto a tipizzare anche l’illecito professionale. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 maggio 2025, n. 4635.