2 Luglio 2025

Sismabonus Acquisti: niente detrazione se a pagare sono i genitori?

Segnaliamo la recente Risposta a Interpello n. 165/2025 (.PDF) con cui l’Agenzia delle Entrate, chiamata a esprimersi sulla detrazione da Sismabonus Acquisti, afferma che la detrazione non spetta in capo all’acquirente dell’immobile se il pagamento è stato effettuato da terzi, anche se si tratta di denaro collegato a una donazione indiretta da parte dei genitori.

Il caso

Una contribuente aveva acquistato due unità immobiliari derivanti dalla demolizione e ricostruzione di un edificio con miglioramento di due classi sismiche. L’acquisto era stato effettuato con fondi messi a disposizione direttamente dai genitori, tramite assegni circolari e bonifici “parlanti” per interventi antisismici effettuati dal conto corrente dei genitori a favore del venditore, con indicazione nei bonifici “parlanti” del codice fiscale del figlio acquirente quale beneficiario della detrazione. Nell’atto notarile di compravendita veniva indicata espressamente la liberalità indiretta.

Il quesito

L’istante chiedeva se, nonostante i pagamenti fossero stati effettuati da dai genitori, egli potesse comunque beneficiare del Sismabonus Acquisti, in forma di detrazione diretta o cessione del credito.

La risposta dell’Agenzia

L’Agenzia ha negato la possibilità di usufruire del beneficio fiscale, affermando che: “Il Sismabonus Acquisti spetta solo all’acquirente che ha effettivamente sostenuto la spesa per l’acquisto dell’immobile”.

In altre parole, secondo l’Agenzia delle Entrate, il fatto che l’immobile sia stato acquistato con denaro dei genitori escluderebbe la possibilità di detrazione da parte dell’acquirente, non avendo questi sostenuto direttamente la spesa.

L’Agenzia richiama una precedente Risposta a Interpello (351 del 28 giugno 2022) che – su un caso diverso – aveva già affermato la medesima conclusione.

La normativa di riferimento

Analizzando la normativa di riferimento, peraltro, non pare che il requisito richiesto dall’Agenzia delle Entrate sia previsto espressamente, come, invece, afferma l’Agenzia.

Il comma 1-septies dell’articolo 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, riconosce, infatti, le detrazioni dall’impostaall’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare”, senza richiedere espressamente che la spesa sia stata effettivamente e direttamente sostenuta dall’acquirente[1].

La menzione della liberalità indiretta nell’atto notarile risponde a evidenti esigenze di trasparenza, sia nei confronti dei famigliari della parte acquirente, sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, consentendo di spiegare – anche ai fini delle imposte dirette – la disponibilità in capo a giovani acquirenti di risorse sufficienti per il pagamento del prezzo di compravendita ed evitando quindi eventuali accertamenti sintetici. Ricordiamo inoltre che secondo una parte della giurisprudenza la menzione nell’atto notarile “collegato” sarebbe necessaria per poter usufruire della esenzione da imposizione fiscale (così Cass., 24 giugno 2016 n. 13133[2]).

Ed è buona prassi comune[3], in caso di liberalità indiretta, che le risorse economiche per far fronte al pagamento del prezzo della compravendita collegata alla liberalità non transitino per il conto corrente del “donatario” ma siano indirizzate direttamente a favore del venditore, proprio per evidenziare il collegamento con il trasferimento immobiliare e per esplicitare che l’arricchimento del patrimonio del beneficiario della liberalità indiretta ha ad oggetto l’immobile, non già il denaro.

La liberalità indiretta tipicamente non dovrebbe infatti prevedere alcun trasferimento diretto dal patrimonio del donante al patrimonio del donatario: al riguardo ricordiamo l’analisi di M. Laffranchi, pubblicato su questa rivista (“Donazioni indirette, donazioni dissimulate e una confusa sentenza della Corte di Cassazione“), con cui abbiamo già avuto modo di evidenziare la differenza tra i diversi casi di donazione diretta non dissimulata, donazione indiretta non dissimulata, donazione diretta dissimulata e donazione indiretta dissimulata (e i rimedi che l’ordinamento offre ai legittimari per tutelare i loro diritti di riserva per ciascuna di tali fattispecie).

Conclusione

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate potrebbe imporre quindi una forzatura nella prassi operativa. Se, infatti, secondo l’Agenzia, per accedere al Sismabonus Acquisti non basta essere proprietari dell’immobile acquistato, ma è necessario anche averne pagato il prezzo con risorse proprie, i fondi dovranno transitare per il conto dell’acquirente anche nei casi di donazione indiretta? Non si rischia così di uscire dalla fattispecie della liberalità indiretta, attuando, invece, (l’esecuzione di) una donazione diretta del denaro (con tutto quello che ne consegue in termini anche di rimedi collegati[4])? E non si rischia di promuovere inutili triangolazioni bancarie in ossequio a un requisito meramente formale richiesto praeter legem dall’Agenzia?

Che il denaro transiti direttamente dai genitori dell’acquirente al venditore, o che esso venga prima depositato sul conto dell’acquirente e poi da questi trasferito al venditore, sotto il profilo economico la dinamica è sostanzialmente sempre la stessa. Non si vede, allora, perché l’Agenzia debba far dipendere l’esistenza stessa del diritto alla detrazione dalla modalità tecnica attraverso cui la medesima vicenda liberale ha trovato attuazione nel caso concreto, trattando in modo difforme situazioni del tutto analoghe in palese violazione del principio di uguaglianza.


Note

[1] La norma testualmente recita: “Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare” (grassetti aggiunti).

[2] Con note critiche di Ghinassi, Liberalità indirette e collegamento negoziale, Studio n. 29-2017/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 26/10/2017.

[3] Cfr. al riguarda Ghinassi, Liberalità indirette e collegamento negoziale, Studio n. 29-2017/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 26/10/2017 che ricorda come sia “sicuramente preferibile consigliare al genitore, al fine di colorire in modo più pregnante l’operazione quale liberalità indiretta, di attingere la provvista per la predisposizione del circolare direttamente dal proprio conto e di consegnare poi il titolo al figlio ai fini del pagamento del prezzo”, anziché procedere – come avvenuto nel caso oggetto di commento nello studio – con “un bonifico al figlio effettuato nei giorni immediatamente antecedenti ad un acquisto immobiliare, immediatamente convertito dal beneficiario in un assegno circolare a favore del venditore”. Cfr. in argomento anche M. KROGH, Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie nel sistema delle donazioni e degli atti ricognitivi di liberalità, studio C.N.N. 107-2009/C e G. PETTERUTI, Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nell’attività notarile, studio C.N.N. 135-2011/T.

[4] Cfr. “Donazioni indirette, donazioni dissimulate e una confusa sentenza della Corte di Cassazione“.

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