Eredità: accettazione tacita anche a mezzo del rappresentante
Posto che l’accettazione di eredità può essere compiuta anche dal rappresentante generale, nel momento in cui quest’ultimo esercita questo potere, gli effetti dell’atto si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, il quale acquista la qualità di erede in forza dell’accettazione dell’eredità eseguita dal suo procuratore, ove espressamente autorizzato. Inoltre, nel caso in cui il rappresentante abbia il potere di accettare l’eredità, conferitogli senza la limitazione del beneficio di inventario – che presuppone l’accettazione espressa nelle forme dell’art. 484 c.c. – il rappresentante può accettare l’eredità anche per fatti concludenti, stante la previsione dell’art. 474 c.c., secondo cui l’accettazione può essere espressa o tacita. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza 22 maggio 2025, n. 15301.