7 Maggio 2025

Novità in tema di start-up innovative

La legge 16 dicembre 2024 n° 193 e il D.Lgs. 13 settembre 2024 n° 136 hanno introdotto delle importanti novità in materia di start-up innovative in ambiti differenti.

La Legge 16 dicembre 2024 n° 193 amplia i requisiti richiesti per la definizione di una società come start-up innovativa e disciplina gli obiettivi patrimoniali, contrattuali o reddituali da raggiungere per la sua permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Il D.Lgs. 13 settembre 2024 n° 136, invece, regola l’accesso della start-up innovativa agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

1. Le novità in tema di requisiti e permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese

Testo precedente art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n° 179

2. Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

  1. LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N° 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N° 99;
  2. è costituita da non più di sessanta mesi;
  3. è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  4. a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  5. non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  6. ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  7. non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  8. possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
  1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n° 270;
  3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Testo attuale art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n° 179

2. Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

  1. LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N° 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N° 99; a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
  2. è costituita da non più di sessanta mesi;
  3. è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  4. a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  5. non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  6. ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
  7. non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  8. possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
  1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n° 270;
  3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

2-bis. La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);
  2. stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36;
  3. registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
  4. costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
  5. ottenimento di almeno un brevetto.

2-ter. Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  2. incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter resta fermo quanto disposto dall’articolo 29, comma 7-bis.

Al fine di attuare gli obiettivi previsti dalla missione 1, componente 2, del PNRR, consistenti nel riesame e nell’aggiornamento della legislazione in tema di start-up e PMI innovative e nella promozione degli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali, l’art. 28, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 2024 n° 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) ha introdotto delle rilevanti novità in tema di start-up innovative, modificando l’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n° 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n° 221 (c.d. start-up Act). I punti cruciali della riforma attengono:

  1. ai requisiti per la qualificazione di una società come start-up innovativa;
  2. alle condizioni per la permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

1.1. Novità in tema di requisiti per la qualificazione

Fermo restando quanto già previsto dal vecchio testo dell’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n° 179, l’art. 28 della legge 16 dicembre 2024 n° 193 integra i requisiti previsti per la qualificazione di una società di capitali come start-up innovativa e richiede che:

  • la start-up innovativa sia una microimpresa o piccola o media impresa, come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003[1];
  • la start-up innovativa non svolga come attività prevalente quella di consulenza e agenzia.

Quanto alla determinazione del requisito dimensionale, l’art. 25 rinvia alla definizione di micro, piccola e media impresa offerta dalla raccomandazione 2003/361/CE[2], la quale sancisce genericamente che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese:

  • che occupano meno di 250 persone,
  • il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Inoltre la Raccomandazione precisa che, nella categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che:

  • occupa meno di 50 persone e
  • realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro,

e si definisce microimpresa un’impresa che

  • occupa meno di 10 persone e
  • realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro[3].

I parametri di riferimento per la qualificazione sono, quindi, il criterio del numero degli occupati (c.d. “criterio degli effettivi”), quale criterio principale, e il criterio finanziario, quale criterio complementare, necessario per rilevare i risultati dell’impresa nel mercato, anche rispetto ai concorrenti. Il criterio finanziario richiama alternativamente il parametro del fatturato, attualizzato, tenendo conto dell’andamento sia dei prezzi sia della produttività, al netto dell’IVA e di altri diritti o imposte indirette, e il parametro del totale di bilancio, che riflette l’insieme degli averi di un’impresa.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso, quali risultanti dal bilancio di esercizio, e vengono calcolati su base annua. 

Quando invece l’impresa è di nuova costituzione e i conti non sono ancora stati chiusi, per il computo degli effettivi e degli importi finanziari si fa riferimento ad una stima in buona fede condivisa da tutti i soci in sede di perfezionamento dell’atto costitutivo. Se l’impresa è già costituita ma in attesa di chiudere i conti del primo esercizio, la stima viene effettuata dagli amministratori[4].

L’attribuzione della qualifica dipende, quindi, da fattori per natura variabili nel tempo, per cui potrebbe verificarsi che essi non siano rispettati in modo continuativo. Per tale ragione, la Raccomandazione contempla un periodo di “tolleranza” prima di sancire la perdita della qualifica di media, piccola o micro impresa, a seguito del superamento delle soglie. Difatti se un’impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie, essa perde (o acquisisce) la qualifica di media, piccola o micro impresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

L’art. 28 della legge 16 dicembre 2024 n° 193 introduce, infine, un’ulteriore specifica sui requisiti della start-up innovativa, e in particolare sull’attività da svolgere.

Difatti, nel confermare che la società debba avere come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, esclude la possibilità che la start-up innovativa possa svolgere come attività prevalente quella di agenzia e consulenza. Prescindendo, quindi, da qualsiasi valutazione della Camera di Commercio, il legislatore ha sancito ex ante la non innovatività dell’attività di agenzia e consulenza.

1.2. Novità in tema di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese

L’art. 28 della legge 16 dicembre 2024 n °193 introduce anche i commi 2bis, 2ter e 2quater all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n° 179, i quali disciplinano i requisiti richiesti per la permanenza della società nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Difatti non è più sufficiente, ai fini della qualificazione della società come start-up innovativa, che la società rispetti i parametri di cui al comma 2 nel momento della nascita della start-up medesima e li conservi nei cinque anni successivi, ma è necessario nel tempo l’acquisizione di ulteriori requisiti.

In particolare, dopo la conclusione del terzo anno, è possibile la permanenza nella sezione speciale fino a 5 anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione, solo se la società possiede una delle seguenti caratteristiche:

  1. incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1) del D.L. 18 ottobre 2012 n° 179. Dunque, mentre nella prima fase di vita della start-up innovativa, le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione, a partire dal quarto anno, deve registrarsi un aumento della percentuale di spese di ricerca e sviluppo, fino almeno al raggiungimento della soglia del 25%;
  2. stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n° 36;
  3. incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’art. 2425 c.c., o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno. Il legislatore richiede, quindi, che la società registri, dal secondo al terzo anno, un aumento notevole dei ricavi o dell’occupazione, così escludendo dal beneficio le società non realmente attive od operative;
  4. costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1). In questo caso, la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese è strettamente correlata alla capacità della società di conquistare risorse esterne e fiducia di terzi nel progetto innovativo, necessari per la crescita della start-up medesima[5]. E’ richiesto il raggiungimento di un duplice obiettivo: incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo e creazione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro. La riserva dovrà crearsi a seguito di un finanziamento convertendo[6] o un aumento di capitale con sovrapprezzo da parte di investitori terzi, incubatori, acceleratori certificati o tramite equity crowdfunding;
  5. ottenimento di almeno un brevetto.

E’ possibile poi allungare il periodo di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese di ulteriori periodi di due anni, consentendo al massimo una estensione da cinque a nove anni, se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

  1. aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  2. incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’art. 2425 c.c., superiore al 100 per cento annuo.

2. Le novità in tema di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Testo precedente art. 37 del Codice della crisi

Art. 37 Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore.

Testo attuale art. 37 del Codice della crisi

Art. 37 Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore. In deroga a quanto previsto dallarticolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n° 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n° 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, laccesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dellinsolvenza previsti dal presente codice nonché lapertura della liquidazione giudiziale.

In passato il legislatore aveva previsto un regime di favore per le start-up innovative[7], inserendole nella categoria dei soggetti non fallibili anche in caso di superamento dei limiti dimensionali di cui all’art.1 della legge fallimentare (ora art. 2, lettera d), del codice della crisi). L’obiettivo era quello di agevolare e supportare iniziative imprenditoriali particolarmente rischiose, perché operanti nel settore dell’innovazione tecnologica, e di sottrarre tali società agli oneri, alle lungaggini e agli svantaggi, compresi i danni di immagine aziendale, propri del fallimento (ora liquidazione giudiziale).

Per tali ragioni, alle start-up innovative il legislatore aveva riservato le procedure da sovraindebitamento di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n° 179, in un primo momento, e il concordato minore e la liquidazione controllata, a seguito dell’entrata in vigore del codice della crisi.

L’art. 11 del D.Lgs. 13 settembre 2024 n° 136, in vigore dal 28 settembre 2024[8], modificando l’art. 37 del codice della crisi, ha previsto che, in deroga a quanto statuito dall’art. 31 del D.L. 18 ottobre 2012 n° 179, le start-up innovative, diverse dalle imprese minori, possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal codice della crisi, nonché l’apertura della liquidazione giudiziale[9].

Il regime applicabile alle start-up innovative, pertanto, si distingue a seconda che siano superati i requisiti dimensionali di cui all’art. 2, lettera d), del codice della crisi[10].

Se i limiti non sono superati e, quindi, la start-up innovativa può essere qualificata come impresa minore, si applica la disciplina sul sovraindebitamento; se, invece, la società supera detti limiti dimensionali, può accedere, su domanda del debitore, anche agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza[11] previsti per l’imprenditore maggiore e alla liquidazione giudiziale. Si tratta di possibilità del tutto volontaria volta – secondo quanto previsto dalla Relazione Illustrativa al decreto – ad agevolare e aumentare i possibili percorsi di risanamento delle imprese che, pur essendo nelle fasi iniziali dell’attività, possono essere di dimensioni o rilevanza tali da necessitare di procedure maggiormente strutturate.

L’accesso alla liquidazione giudiziale presenterebbe però una peculiarità: a differenza di quanto previsto per le altre imprese, potrà essere richiesto solo su istanza della società debitrice e non dei suoi creditori. Secondo i primi commentatori, tale divergenza è irragionevole, così come è ingiustificato lasciare alla società la scelta, in via esclusiva, tra liquidazione controllata, che costituisce un modello di concorsualità più debole, e liquidazione giudiziale, che invece rappresenta un modello di concorsualità più forte. Nella liquidazione controllata, infatti, non è prevista l’azione revocatoria fallimentare contro gli atti compiuti prima della domanda, che invece potrebbe giovare ai creditori, e a carico del debitore non si producono gli effetti personali e penali della liquidazione giudiziale[12].


Note

[1] L’esistenza di definizioni diverse di piccola e media impresa a livello comunitario e a livello nazionale poteva essere fonte di incoerenza e, nell’ottica di un mercato unico privo di frontiere interne, si rivelava necessaria una comune regolamentazione delle imprese. La raccomandazione 2003/361/CE sostituisce la raccomandazione 96/280/CE a decorrere dal 1° gennaio 2005.

La dottrina prevalente ha ritenuto, in assenza di chiarezza legislativa, di dover fare riferimento alla medesima definizione di PMI offerta dalla raccomandazione 2003/361/CE, ai fini dell’applicazione dell’art.26 del D.L. 18 ottobre 2012 n° 179 in tema di deroga al diritto societario. Notari M., Introduzione, in AA.VV., Pmi, categorie di quote e le nuove frontiere delle società a responsabilità limitata, Atti del convegno annuale di Federnotizie, 21 maggio 2019, 2020, p.5: Non essendovi alcuna definizione di PMI nel suddetto D.L., erano astrattamente ipotizzabili diverse opzioni interpretative, derivanti da differenti fonti normative europee: si poteva cioè fare riferimento alle definizioni di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, di cui alla direttiva UE/2013/34, sui bilanci di società, e di cui al regolamento UE/2017/1129, sui prospetti di offerte pubbliche; Massima I. n° 1 della Commissione Società del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Definizione di s.r.l. – pmi: “Per la definizione di s.r.l. – PMI occorre far riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, allegato 1, sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive sia per quanto riguarda i criteri di accertamento di tali caratteristiche.”; MALTONI M.- RUOTOLO A.- BOGGIALI D., La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata, Studio del C.N.N. Commissione Studi Impresa numero 101-2018/I del 19 aprile 2018, nel quale inoltre si precisa che: “La qualifica di PMI a differenza di quella di start-up innovativa, non dipende né è evincibile da alcuna iscrizione del Registro delle Imprese. Decisive sono, invece, le risultanze del bilancio di esercizio: – per verificare il fatturato annuo (non superiore a euro 50.000.000) occorre prendere in esame il conto economico (art. 2425 c.c.), e precisamente quanto riportato alla lettera A 1); – il totale dell’attivo patrimoniale (non superiore a euro 43.000.000) si ricava dallo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), numero finale complessivo dopo i “Ratei e risconti”; – il numero medio dei dipendenti (inferiore a 250) è indicato nella nota integrativa (art. 2427 c.c.), al n° 15. In alternativa si può chiedere una dichiarazione del consulente del lavoro.”

[2] In primis, la Raccomandazione chiarisce che per “impresa” deve intendersi “qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un’attività economica.”

[3] Le tipologie di imprese considerate ai fini del calcolo degli effettivi e gli importi finanziari sono le imprese autonome, le imprese associate (vale a dire le imprese legate da un rapporto per cui un’impresa – impresa a monte – detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa – impresa a valle – e le imprese collegate (vale a dire le imprese fra le quali esiste un rapporto per cui un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa, ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa). Non si considerano, quindi, solo i dati dimensionali della singola impresa, ma dell’intero gruppo di afferenza dell’ente. La Raccomandazione 2003/361/CE, inoltre, precisa che il livello del 25% di partecipazione quale soglia, indicata dalla raccomandazione 96/280/CE, al di sotto della quale l’impresa è considerata autonoma, rimane immutato e che un’impresa in cui almeno il 25% dei diritti di capitale o di voto è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico non è qualificabile come PMI.

[4] Massima I.n° 1 della Commissione Società del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Definizione di s.r.l. – pmi: “Detta stima non è assimilabile ad una perizia, in quanto consiste nella previsione di eventi futuri e non nell’accertamento di una situazione attuale, per cui non è richiesto che sia effettuata da un terzo indipendente né che sia asseverata con giuramento.”

[5] Sulle difficoltà del finanziamento delle start-up innovative: Percoco G., Il work for equity nelle start-up innovative a responsabilità limitata, in Ricerche Giuridiche, 9, 2, 2020, p.157.

[6]  Trattasi di finanziamenti che attribuiscono alla società emittente e/o a soggetti diversi dai finanziatori, e non al finanziatore, il diritto di convertire il prestito in partecipazioni sociali oppure trattasi di finanziamenti che prevedono detta conversione al verificarsi di eventi specifici o situazioni predeterminate. In tema di obbligazioni convertende: Giannelli A., Obbligazioni convertibili, convertende e a conversione sintetica, in Riv. Soc., 2016, p.702: “Gli obbligazionisti accettano sin dall’emissione che la conversione in azioni possa avvenire per effetto di circostanze o scelte del tutto indipendenti dalla loro volontà; in tale prospettiva, […] la conversione è imposta ai possessori delle obbligazioni, e non da essi prescelta.”;  Massima della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano n° 139 del 28 ottobre 2014, Obbligazioni che danno diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni.

[7] Altro elemento di favore consisteva e consiste tuttora nell’”attenuazione del principio “ricapitalizza o liquida”: il termine entro il quale la perdita di capitale di cui agli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis c.c. deve essere diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo; mentre, qualora la società versi nella condizione di perdita di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa alla immediata riduzione e al contestuale ripristino del capitale, può rinviare la decisione alla chiusura dell’esercizio successivo”: Perreca F., La composizione negoziata nelle start-up innovative dopo il terzo correttivo al codice della crisi, in Nuove Leggi Civ. Comm., 6, 2024, p.1350.

[8] Ai sensi dell’art. 56, comma 4, del D.Lgs. 13 settembre 2024 n° 136, la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024 e si applica ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.

[9] Parte della dottrina ha valutato la possibile applicazione della composizione negoziata, ai sensi degli artt. 12 e 25 quater del codice della crisi, alle start-up innovative, considerando il fatto che non vi è alcuna disposizione che consente a tali società l’accesso alla composizione negoziata, né vi è alcuna norma che lo esclude: Di Sarli M., Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato: il D.L. 118/2021 ha dimenticato le start-up innovative?, in www.ilcaso.it, 2021;Russo R., Start-up innovativa, impresa minore e composizione negoziata. Un trinomio complesso nella cornice del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Giur. Comm., 2023, I, p.980; Perreca F., La composizione negoziata nelle start-up innovative dopo il terzo correttivo al codice della crisi, in Nuove Leggi Civ. Comm., 6, 2024, p.1350.

Dopo il correttivo al codice della crisi di cui al D.Lgs. 13 settembre 2024 n° 136, vi è chi, propendendo per l’ammissibilità (Perreca F., La composizione negoziata nelle start-up innovative dopo il terzo correttivo al codice della crisi, in Nuove Leggi Civ. Comm., 6, 2024, p.1350), precisa che:

  1. la facile erosione della liquidità e le maggiori difficoltà di collocamento dei prodotti innovativi sul mercato comporta il fatto che le start-up innovative non possono essere considerate in crisi solo perché, per un lasso (anche ampio) di tempo, non riescono a sostenere i flussi in uscita con quelli in entrata. Pertanto “il riferimento alla probabilità di crisi o di insolvenza è da interpretare al pari dalla probabilità di insolvenza che definisce lo stato di crisi, dunque, come un rischio probabile di insolvenza a causa di squilibri patrimoniali o economico-finanziari che non possono essere ricondotti alla “normale” gestione dell’impresa. […] La doverosità di attivare la procedura dovrebbe sorgere nel momento in cui la start-up innovativa versi in una condizione di squilibrio patrimoniale che, per misura, origine e qualità, possa essere superato in modo più idoneo nella fase di composizione negoziata, in luogo di una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.”
  2. l’aspetto favorevole della composizione negoziata risiede proprio nella possibilità di condurre le trattative al riparo da azioni individuali, mediante una negoziazione diretta tra i soggetti coinvolti, nella possibilità degli amministratori di conservare la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, e, rispetto alle procedure concordatarie, nella possibilità per i soci di conservare un potere di ingerenza.

[10] L’art. 2, lettera d), del codice della crisi qualifica “impresa minore” “l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”

[11] L’art. 2, lettera mbis), del codice della crisi definisce “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” “le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.”

[12] Della Tommassina L., Le azioni revocatorie nella liquidazione controllata dell’impresa agricola, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, p.1040: “Non sembra azzardato affermare che la liquidazione giudiziale realizza una forma di “concorso forte”, mentre la liquidazione controllata si arresta alle soglie di un “concorso debole”. Nel senso che:

  1. il sistema revocatorio speciale disciplinato dagli artt. 163 ss. c.c.i. presuppone il “concorso dei creditori” (e qui la parola “concorso” è usata nella sua accezione debole: blocco imperativo delle iniziative individuali di tutela del credito in funzione di un accertamento centralizzato e incrociato delle pretese) e in aggiunta traguarda un obiettivo di “concorso dei creditori” (e qui la parola “concorso” è usata nella sua accezione forte: “concorso” come creazione artificiale di un “mercato” in cui tutti i creditori sono chiamati a sopportare gli effetti negativi dell’insolvenza del comune debitore. Con la conseguenza che il “concorso” è sia il mezzo che lo scopo della liquidazione giudiziale;
  2. la liquidazione controllata, invece, conosce il “concorso” soltanto nella prima accezione, l’accezione debole. Essa non tocca i rapporti di forza tra coloro che hanno fatto credito al sovraindebitato. Non interessa se un creditore è arrivato prima e ha ottenuto il pagamento, spontaneamente o coattivamente, come pure non interessa se un creditore si è allertato per tempo, conseguendo un privilegio che altri non hanno ottenuto: il quadro dei rapporti di forza tra i creditori è un dato che la liquidazione controllata si limita a recepire (e a gestire con strumenti “concorsuali”, ovvero: paralizzando le iniziative individuali di tutela del credito e veicolando le rispettive pretese all’interno di un accertamento unitario), senza ridiscuterlo ed eventualmente alterarlo a scopi di par condicio, e cioè in funzione di un obiettivo — in altra accezione — “concorsuale” (dove “concorso” significa allora “distribuzione delle perdite su tutto il ceto creditorio”).”; Macagno G.P., Esenzione temporanea delle start-up innovative dall’applicazione delle procedure concorsuali e accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, in Fallimento, 2020, p.1136; Brogi R., Le modifiche del D.Lgs. n° 136/2024 alla disciplina sul sovraindebitamento, in Fallimento, 1, 2025, p.130.

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