18 Aprile 2025

Israele: regime patrimoniale dei coniugi e “coniugi di diritto comune”

A cura dell’avvocato Ruben Pescara

In Israele, la “Legge sui rapporti patrimoniali tra coniugi” del 1973[1] stabilisce che – in costanza di matrimonio si – applichi un regime assimilabile alla separazione dei beni: il matrimonio, infatti, non conferisce a un coniuge alcun diritto sui beni acquistati dall’altro, né la legge prevede che un coniuge risponda con i propri beni delle obbligazioni dell’altro coniuge[2]. Anche per la legge israeliana, i beni dei coniugi acquistati prima del matrimonio restano beni personali.

Una volta che vengano a cessare gli effetti del matrimonio, in mancanza di un diverso accordo scritto, si applica il principio del “bilanciamento delle risorse” per cui ciascun coniuge “ha diritto alla metà del valore di tutti i beni dei coniugi”, ad eccezione dei beni acquistati prima del matrimonio, di quelli ricevuti in dono o in eredità durante il matrimonio, delle prestazioni previdenziali, degli indennizzi assicurativi e dei beni che i coniugi abbiano escluso per iscritto da questa forma di “perequazione” [3].

Per identificare tale “bilanciamento” si deve calcolare il valore totale dei beni di ciascun coniuge (con le eccezioni di cui sopra, e tenendo in considerazione anche eventuali debiti), e, nel caso in cui il valore dei beni di un coniuge sia superiore al valore dei beni dell’altro coniuge, quest’ultimo avrà diritto ad un importo corrispondente alla metà di tale differenza di valore[4]. Il diritto a tale “bilanciamento” costituisce un diritto di credito del coniuge “meno patrimonializzato” [5], fermo restando che il coniuge “più patrimonializzato” potrà anche decidere di adempiere al proprio obbligo trasferendo al coniuge “meno patrimonializzato” parte dei suoi beni: in mancanza di accordo tra i coniugi sulle operazioni di “bilanciamento”, sarà il giudice a decidere[6]. In buona sostanza si tratta di un regime patrimoniale assimilabile alla nostra comunione de residuo.

Come dicevamo, la legge del 1973 consente ai coniugi di derogare al regime patrimoniale legale tramite accordo scritto[7] che dovrà essere omologato dal giudice o, in alternativa, autenticato da un ufficiale di stato civile o da un notaio[8].

Il regime patrimoniale previsto dalla legge del 1973 si applica ai coniugi che hanno contratto matrimonio a partire dall’1 gennaio 1974. Per i matrimoni celebrati antecedentemente, invece, opera una presunzione di comunione dei beni acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio[9], sempre fatto salvo un diverso accordo scritto.

Una particolarità dell’ordinamento israeliano è che non contempla un istituto equivalente al matrimonio civile[10], ma si limita a riconoscere gli effetti civili ai matrimoni religiosi di qualsiasi confessione, ereditando tale principio dal diritto ottomano. A causa di ciò, le persone che non intendano sposarsi religiosamente o si sposano civilmente all’estero oppure cercano di essere riconosciute quali “coniugi di diritto comune”.

Si tratta di una creazione giurisprudenziale che ha sopperito al vuoto normativo, per cui i coniugi di diritto comune – pur non risultando sposati negli atti dello stato civile – godono di taluni diritti come se fossero sposati: per esempio, la “Bituach Leumì” (Assicurazione Nazionale – l’istituto israeliano di previdenza sociale) ai fini pensionistici li considera al pari delle persone regolarmente sposate[11]. Ciò è importante perché la certificazione della “Bituach Leumì” è ad oggi l’unica attestazione “ufficiale” rilasciata da un’autorità israeliana dello status di coniuge di diritto comune, mentre per le coppie sposate è possibile ottenere un certificato dall’autorità religiosa che ha celebrato il matrimonio (che sarà il Rabbinato per quel che riguarda i matrimoni ebraici).

La giurisprudenza individua diversi criteri per riconoscere lo status di coniuge di diritto comune, dando rilevanza per esempio all’acquisto e alla condivisione di una casa comune, in cui vengano cresciuti i figli comuni, così come alla durata del rapporto. Inoltre, il rapporto deve essere “manifesto”, ad esempio nei rapporti con familiari e amici[12].

Per quel che riguarda il regime patrimoniale dei coniugi di diritto comune, non trova applicazione la legge del 1973: la giurisprudenza prevalente ritiene che operi una presunzione di comunione dei beni acquistati dai coniugi in costanza di rapporto, fatto salvo un diverso accordo scritto: di fatto, si applica la medesima disciplina precedente all’entrate in vigore della legge del 1973[13].

Ad oggi, la legge israeliana non contempla il matrimonio tra persone dello stesso sesso, anche se i tribunali hanno in più occasioni riconosciuto alle coppie omosessuali i diritti nascenti dal matrimonio o dallo status di “coniuge di diritto comune” (per esempio per quel che riguarda l’adozione, la cittadinanza e i trattamenti pensionistici): purtroppo, non abbiamo reperito alcuna informazione in merito al regime patrimoniale applicabile a tali coppie.[14]


Note

[1]Legge sui rapporti patrimoniali tra coniugi”, 1973 (https://www.nevo.co.il/law_html/law00/72138.htm#Seif20)

[2] Articolo 4 “Legge sui rapporti patrimoniali tra coniugi”, 1973 (v. nota 1).

[3] Articolo 5 “Legge sui rapporti patrimoniali tra coniugi”, 1973 (v. nota 1).

[4]https://familylawisrael.com/en/property-relations-law-division-of-property-after-divorce/.

[5] Daniel Friedmann, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law, 1977, 41. Jahrg., H. 1 (1977), p. 125 (https://www.jstor.org/stable/pdf/27876053.pdf).

[6] Articolo 6 “Legge sui rapporti patrimoniali tra coniugi”, 1973 (v. nota 1).

[7] Articolo 1 “Legge sui rapporti patrimoniali tra coniugi”, 1973 (v. nota 1).

[8] Articolo 2 “Legge sui rapporti patrimoniali tra coniugi”, 1973 (v. nota 1).

[9] V. nota 5, p. 123.

[10] Nel 2010 è stata introdotta la “Legge sugli accordi matrimoniali per persone prive di religione”, che però si applica unicamente alle persone che dai registri dello stato civile non risultino appartenere ad alcuna religione, non siano parenti e non risultino registrati come sposati in Israele o all’estero.

[11] https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/Insurance/National%20Insurance/Pages/Commonlawcouples.aspx.

[12] https://en.hhlaw.org.il/common-law-spouse/.

[13] Menashe Shava, The property rights of spouses cohabiting without marriage in Israel – a comparative commentary / Georgia Journal of International and Comparative Law, 1983, Volume 13, numero 2, pp. 465 ss.

[14] Le coppie femminili possono essere considerate “coniugi di diritto comune”, ricorrendo i presupposti di cui sopra, e la “Bituach Leumì” può certificare tale status. Per quel che riguarda le coppie maschili, ci risulta che sia stata presentata una istanza alla Corte suprema israeliana.

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