25 Marzo 2025

L’avvocato distrattario può chiedere al cliente il pagamento dell’intera somma

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra le parti in causa che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore sicché l’avvocato distrattario può chiedere al cliente l’intera somma dovutagli per l’attività professionale resa in suo favore. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza n. 7523 del 21 marzo 2025.

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5 Aprile 2024

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Prendendo spunto da una rimessione pregiudiziale alla Corte di cassazione disposta da un giudice di merito ex artt. 363 bis c.p.c. l’Autore tratta brevemente della questione relativa alla presunta abrogazione dell’art. 41TUB concludendo per la persistenza della norma. Read More 

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