Le modifiche del D.Lgs. 139/2024: esenzione dall’imposta di donazione e successione per trasferimenti d’azienda e partecipazioni sociali

L’art.1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 18 settembre 2024 n.139 conferma l’esenzione dall’imposta di donazione e successione per i trasferimenti[1], effettuati anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni, prevista dall’art.3, comma 4 ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), escludendoli pertanto dal calcolo delle franchigie stabilite per la suddetta imposta.
Si riporta di seguito, nella tabella, il testo precedente e il testo attuale del comma 4 ter dell’art.3 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n.346.
Testo precedente
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art.73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’ articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’ esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’ imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’art.13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’ imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Testo attuale
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.
Il nuovo testo dell’art.3, comma 4 ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990 n.346, come modificato dall’art.1 suddetto, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, precisa le condizioni e il perimetro di applicazione di tale ultima disposizione[2]. Difatti delinea le differenti condizioni per accedere al beneficio sulla base delle diverse tipologie di trasferimenti agevolati[3] e risolve quattro questioni, in passato controverse, inerenti alla sua applicazione, vale a dire:
- la possibile applicazione dell’esenzione ai trasferimenti di partecipazioni di società di capitali nel caso in cui con detti trasferimenti si integri un controllo “già esistente”;
- la necessità o meno, in caso di trasferimento di partecipazioni di società di persone, che il beneficiario prosegua l’attività d’impresa per cinque anni dalla data del trasferimento;
- la necessità o meno che la società di capitali, le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, eserciti attività d’impresa;
- la possibile applicazione del beneficio anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società non residenti in Italia.
1. L’applicazione dell’esenzione ai trasferimenti di partecipazioni di società di capitali che integrano un controllo “già esistente”
La precedente formulazione dell’art.3 prevedeva che il beneficio spettasse soltanto ai trasferimenti di partecipazioni di società di capitali mediante i quali veniva acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’ art.2359, primo comma, numero 1), del codice civile, e cioè nei casi in cui con i trasferimenti veniva acquisita la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.[4]
L’Amministrazione finanziaria escludeva l’applicazione dell’esenzione ai trasferimenti di partecipazioni a favore di soggetti già titolari del 50% più uno dei voti esercitabili in assemblea. Difatti, in tal caso, il trasferimento non determinava, sotto il profilo della realizzazione del controllo, alcuna variazione, non comportando né l’acquisizione ab origine né il raggiungimento del controllo, sussistendo già una situazione di predominanza in assemblea.
Pertanto era da ritenersi rilevante, ai fini dell’applicazione del beneficio, unicamente il caso in cui con il trasferimento venisse assunta una posizione di controllo, sommando alle partecipazioni già possedute quelle oggetto del trasferimento.[5]
Il legislatore, con la riforma dell’art.3, si allontana dall’interpretazione offerta dall’Amministrazione finanziaria, aggiungendo la specifica “già esistente” alla locuzione “integrazione di controllo”. Si sancisce così l’applicazione del beneficio anche ai trasferimenti di pacchetti azionari o di quote con cui è incrementato un controllo già esistente.
In ogni caso, gli aventi causa devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla detenzione del controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
2. Il disconoscimento della necessità, in caso di trasferimento di partecipazioni di società di persone, della prosecuzione da parte del beneficiario dell’attività d’impresa
L’art.3 contempla l’ipotesi del trasferimento di “altre quote sociali”. Sulla base della Relazione illustrativa al decreto, ma anche sulla base della lettera dell’articolo, escludendo le categorie già disciplinate, si desume che le quote sociali in questione siano quelle delle società di persone.[6]
L’assenza di divieti nel vecchio art.3 aveva portato a ritenere possibile l’applicazione dell’esenzione anche ai trasferimenti di quote di società di persone, ma la previgente normativa non illustrava chiaramente i presupposti richiesti per l’accesso al beneficio. La disposizione sembrava non richiedere né la detenzione di una situazione di controllo da parte dell’acquirente della partecipazione, né la necessità della prosecuzione dell’attività di impresa.
L’Amministrazione finanziaria aveva però riconosciuto l’applicazione dei requisiti previsti dal comma 4 ter del medesimo articolo 3, anche alle ipotesi di trasferimenti di quote di società di persone. Escludendo la necessità della detenzione del controllo societario, applicabile alle sole ipotesi di trasferimento di azioni e quote di società di capitali,[7] l’Agenzia delle Entrate aveva dunque ritenuto essenziale la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del beneficiario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione di impegno nell’atto di donazione.[8]
D’altronde una simile lettura si rivelava coerente con la ratio dell’agevolazione. Si sottolineava, difatti, come l’art. 3 del TUS fosse stato introdotto, a seguito della Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea, al fine di garantire la continuazione dell’attività produttiva[9] delle imprese.
Le difficoltà nella gestione della successione e il costo, anche fiscale, del passaggio generazionale delle aziende avevano determinato l’estinzione di moltissime imprese, con evidenti risvolti negativi sul tessuto economico nazionale, nonché sui creditori e sui lavoratori. L’art.3 aveva, quindi, come obiettivo quello di facilitare la successione, sia mortis causa sia inter vivos, nelle piccole e medie imprese, alleggerendo o eliminando il peso fiscale dei trasferimenti, così assicurando la sopravvivenza delle stesse e la stabilità dei livelli occupazionali.[10]
Non sono mancate le obiezioni di parte della dottrina a tale visione ermeneutica.
Difatti la prosecuzione dell’esercizio d’impresa può ritenersi circostanza condizionante l’applicazione del beneficio solo se oggetto del trasferimento è un’azienda o un suo ramo e non una partecipazione societaria, la quale è “insuscettibile di influire in modo diretto e immediato sulla possibilità o meno di assicurare la continuazione dell’attività imprenditoriale, riferibile alla società, e quindi a soggetto diverso dai titolari delle partecipazioni stesse”.[11]
L’agevolazione si dovrebbe ottenere, quindi, a prescindere da qualsiasi dichiarazione dell’avente causa in ordine alla prosecuzione dell’attività d’impresa e in ordine al mantenimento del controllo. Alcuni autori, ma solo per ragioni cautelative e per assecondare le richieste dell’Agenzia delle Entrate, avevano suggerito di far rendere al beneficiario una dichiarazione di “mantenimento della titolarità” della quota di partecipazione per un un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento. Difatti nelle società di persone qualsiasi quota di partecipazione può ritenersi “di controllo”, essendo richiesta l’unanimità dei consensi dei soci per le decisioni più importanti e per le modificazioni del contratto sociale.[12]
Il nuovo art.3, accogliendo questo ultimo orientamento e superando la posizione dell’Amministrazione finanziaria, dispone che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto[13] per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione di impegno al mantenimento della titolarità del diritto nella dichiarazione di successione, nell’atto di donazione o nel patto di famiglia, escludendo la necessità della continuazione dell’attività di impresa.[14]
3. Il disconoscimento della necessità dell’esercizio dell’attività di impresa delle società di capitali le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento
Durante la vigenza della precedente formulazione dell’art.3, affinché fosse applicabile l’esenzione ai trasferimenti di partecipazioni di società di capitali, la giurisprudenza[15] e l’Amministrazione finanziaria[16] avevano ritenuto necessario il rispetto di due presupposti. In primo luogo, come previsto espressamente dalla lettera della disposizione, era essenziale la detenzione del controllo di diritto da parte dei beneficiari per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
In secondo luogo, era necessario che gli aventi causa proseguissero nell’esercizio dell’attività di impresa, intesa quale attività economica organizzata volta alla produzione e allo scambio di beni e servizi, perché la finalità della normativa era quella di garantire il passaggio generazionale e la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
Da ciò si desumeva che le partecipazioni, oggetto del trasferimento, dovessero essere di una società esercitante attività d’impresa, escludendo quindi dall’agevolazione i trasferimenti di partecipazioni di società “senza impresa”, quali le società immobiliari, le holding “pure”[17] e le società di mero godimento[18].
Tale interpretazione fu criticata da parte della dottrina[19], la quale sottolineava la contrarietà della stessa alla lettera della norma.
Infatti, da un lato, la lettera dell’art.3 non menzionava, nell’ipotesi di trasferimento di quote di società di capitali, la necessità dell’esercizio dell’impresa da parte del beneficiario, né l’esercizio di tale attività da parte della società di riferimento. Ne era una conferma il fatto che il legislatore avesse previsto due alternative alla base del beneficio: la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di impresa dagli aventi causa o la detenzione del controllo.
Dall’altro lato, se si accetta l’interpretazione secondo cui l’esenzione è applicabile anche ai trasferimenti di quote di società di persone, e in particolare di società semplici, generalmente utilizzate per la gestione passiva del patrimonio, (purché ci sia il mantenimento della titolarità della quota), allora non si vede perché non si debbano ammettere al beneficio anche i trasferimenti di partecipazioni di altre società non esercitanti attività di impresa.[20]
Il nuovo testo dell’art.3, accogliendo quest’ultimo orientamento dottrinale e superando la prima posizione della giurisprudenza e dell’Amministrazione finanziaria, prevede, per poter accedere al beneficio in caso di trasferimento di quote/azioni di società di capitali, la necessità della sola titolarità del controllo di diritto delle partecipazioni e non la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del beneficiario, né l’esercizio dell’attività di impresa della società.[21] Possono, quindi, godere dell’esenzione i trasferimenti di partecipazioni di tutte le holding e delle società di mero godimento immobiliare.[22]
4. Applicazione del beneficio anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società non residenti
Durante la vigenza della precedente normativa, era discusso se il beneficio potesse applicarsi anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società non residenti in Italia.
Un’interpretazione letterale della disposizione suggeriva di escludere, in tali casi, l’applicazione dell’esenzione, in quanto l’art.73 del TUIR, richiamato dall’art.3, faceva esclusivamente riferimento alle società di capitali, cooperative, di mutua assicurazione, cooperative europee ed europee residenti nel territorio nazionale.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, nel rispetto di un principio di parità di trattamento, estese l’applicazione del beneficio anche ai trasferimenti di partecipazioni di società non residenti in Italia, ma solo al ricorrere delle medesime condizioni dettate con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia.[23] Pertanto sussistendo dette condizioni, il beneficio si sarebbe dovuto applicare ai trasferimenti di quote di tutte le società, ovunque esse fossero localizzate.
La Suprema Corte[24] offrì una lettura ulteriore della norma, sostenendo, nonostante la lettera della disposizione, una portata più ampia della stessa. La Corte, infatti, statuì l’applicazione del beneficio anche ai trasferimenti di partecipazioni di società con sede in altri Paesi, purché essi appartenessero all’Unione Europea. Diversamente, la non applicazione dell’esenzione avrebbe comportato una violazione della libertà di stabilimento di iniziative economiche nel territorio dell’Unione, assicurata dall’art.49 TFUE – ex art.43 del Trattato CE, in quanto i residenti in Italia, che esercitavano direttamente o indirettamente attività di impresa nel territorio di un altro Stato membro si sarebbero trovati “in una posizione deteriore rispetto a quella dei residenti che esercita[va]no detta attività in Italia”.
Ora, la nuova formulazione dell’art.3 propone una soluzione mediana, escludendo l’accesso indiscriminato al beneficio ai trasferimenti di partecipazioni di tutte le società, a prescindere dalla residenza, e consentendo l’accesso al beneficio ai trasferimenti di partecipazioni non solo delle società residenti in Italia, ma anche delle società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.
Resta da comprendere cosa si intenda per “adeguato scambio di informazioni” e quale debba essere la normativa di riferimento per individuare la fattispecie del “controllo di diritto”.[25]
Note
[1] Nella nozione di “trasferimento” sono compresi i trasferimenti di partecipazioni o aziende mortis causa (sia testamentaria sia legittima) o per atto inter vivos (per atto pubblico di donazione o mediante patto di famiglia), le costituzioni di vincoli di destinazione ex art.2645 ter c.c., aventi a oggetto aziende o partecipazioni, e gli apporti di aziende o partecipazioni in trust.
[2] Come annunciato nel Dossier “Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 aprile 2024, recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA” del Servizio di Bilancio del Senato e della Camera dei Deputati di luglio 2024 – Atto del Governo n.171 e nel Dossier ”Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA” del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 5 luglio 2024 – Atto del Governo n.171.
[3] Nulla cambia in merito ai trasferimenti di aziende o rami di esse, per i quali il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il legislatore non ha però chiarito se l’esenzione è applicabile anche al trasferimento dell’azienda da parte di un soggetto non imprenditore.Secondo alcuni, durante la vigenza del vecchio art.3 del TUS, l’esenzione è applicabile anche se l’azienda non è in funzionamento, a condizione che poi detto funzionamento abbia inizio, con l’esercizio dell’attività di impresa da parte del beneficiario: Busani A., Il patto di famiglia, Milano, 2019, p.604.
[4] Il legislatore fiscale ha inteso fare riferimento ad una sorta di “criterio statico”, al fine di legare l’agevolazione fiscale a criteri obiettivi, immediatamente verificabili: Maistrello A., Il controllo “di diritto” nell’art.3, comma 4-ter, del T.U.S., Studio del C.N.N. Commissione Studi Tributari numero 114-2021/T del 5 ottobre 2021.
[5] Risposta a Interpello n.497/2021, in www.agenziaentrate.gov.it; Risposta a Interpello n.72/2024, in www.agenziaentrate.gov.it.
In dottrina Raponi F. – Tassani T., Soluzioni fiscali per la circolazione gratuita dell’azienda, in Problematiche giuridiche e fiscali in tema di trasferimento di azienda. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 23 e il 24 Aprile 2010, in Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, 3, 2010; Fasano D., Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni – Art 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990: casi e questioni di interesse notarile, Studio del C.N.N. Commissione Studi Tributari numero 17-2020/T del 10 luglio 2020; Loconte S. – Molteni B., Per i tributi indiretti diversi dall’IVA accorpamento e soppressione di fattispecie imponibili, in Il fisco, 2024, 21, p.1959; Loconte S.- Molteni B., Trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore dei familiari: ampliamento dell’agevolazione?, in Il fisco, 2024, 25, p.2363.
[6] Loconte S.- Molteni B., Trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore dei familiari: ampliamento dell’agevolazione?, in Il fisco, 2024, 25, p.2362: “Tale conclusione porrebbe fine ad un’annosa questione che ha sollevato dubbi tra gli operatori e creato due orientamenti contrapposti riassumibili nei termini che seguono: da una parte coloro che, richiamando il dettato normativo, ritengono applicabile l’esenzione senza alcun condizionamento in relazione all’entità della quota trasferita o al ruolo svolto nell’attività sociale dal titolare delle quote sociali, dall’altra coloro che ritengono che non sia applicabile al trasferimento di quote di società semplice che non svolge un’attività d’impresa agricola.”
[7] Basilavecchia M.- Pischetola A., Tassazione dei patti di famiglia e dei trasferimenti di cui all’art.1 comma 78 legge 27 dicembre 2007 n.296 (cd Finanziaria 2007), Studio del C.N.N. Commissione Studi Tributari numero 43-2007/T del 18 aprile 2008: “Proprio il più diretto coinvolgimento alle sorti dell’impresa da parte del socio di società personale (sia pure di minoranza) rispetto al socio di altro tipo di società, di capitale o comunque non personale, può essere stato il fattore dirimente per non richiedere anche per le partecipazioni alle prime la loro idoneità ad ‘acquisire’ o ‘integrare’ alcun controllo, e che, pertanto, coerentemente, non sia richiesta alcuna detenzione di ‘quel’ controllo (tanto meno per un periodo di tempo minimo) al fine dell’applicazione del trattamento agevolato”.
In quest’ottica, si è ritenuto che, qualora oggetto del trasferimento siano quote di società di persone, non hanno alcuna rilevanza la percentuale del capitale sociale, non operando alcun limite quantitativo e potendo essere agevolato anche il trasferimento di una percentuale minoritaria del capitale sociale, il ruolo svolto nell’attività sociale dal soggetto dante causa (per esempio, non rileva il fatto che egli sia un amministratore della società), il ruolo assunto dal beneficiario nell’attività sociale e nella struttura organizzativa della società: Stevanato D., L’agevolazione delle trasmissioni d’impresa nel tributo successorio, in Dialoghi di Diritto Tributario, 2007, p.591; Zizzo G., I trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali per successione o donazione, in Corriere tributario, 17, 2007, p.1352; Mauro A., Il patto di famiglia – aspetti fiscali, in Protezione del patrimonio e passaggio generazionale, Torino, 2018, p.89.
[8] Circolare 22 gennaio 2008 n. 3/E, paragrafo 8.3.2, in www.agenziaentrate.gov.it: “In base al tenore letterale della disposizione in commento, si evince che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS. Viceversa, nell’ipotesi in cui il trasferimento abbia a oggetto azioni o quote di partecipazione in società di capitali, l’agevolazione in parola trova applicazione qualora il beneficiario del trasferimento, per effetto di quest’ultimo, possa disporre del controllo della società in base all’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. […] Di conseguenza, il beneficiario del trasferimento di azienda o di rami di esse, di quote sociali e di azioni non è tenuto a corrispondere l’imposta sulle successioni e donazioni a condizione che per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento […] detenga il controllo societario: questa ipotesi, evidentemente, ricorre ogniqualvolta il trasferimento abbia a oggetto quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR.”. Nello stesso senso, Risoluzione 18 novembre 2008 n.446/E, in www.agenziaentrate.gov.it e Risposta della DRE Lombardia 2 agosto 2011 prot. n. 904.86017/2011, citata in Il Sole – 24 Ore del 15 gennaio 2013).
Anche parte della dottrina si era espressa in questo senso: Gaffuri G., L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia, Padova, 2008, p.504; Cernigliaro Dini M.V., Commento all’art.3, D.Lgs. 346/1990, in Falsitta G. – Fantozzi A. – Marongiu G. – Moschetti F. (a cura di), Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo IV, Padova, 2011, p.1162. In senso contrario, Busani A., Imposta di Successione e Donazione, Milano, 2020, p.132.
[9] Sul punto Corte Cost., sentenza del 6 maggio 2020 n.120, depositata il 23 giugno 2020, in www.federalismi.it, la quale giungeva poi a criticare la norma in quanto “l’esenzione di cui all’art.3, comma 4-ter, viene accordata prescindendo da qualsiasi considerazione delle dimensioni dell’impresa, di particolari congiunture economiche sfavorevoli o di indici dai quali sia desumi- bile la difficoltà dei successori nel corrispondere l’imposta […]”.
[10] Basilavecchia M. – Pischetola A., Tassazione dei patti di famiglia e dei trasferimenti di cui all’art.1 comma 78 legge 27 dicembre 2007 n.296 (cd Finanziaria 2007), Studio del C.N.N. Commissione Studi Tributari numero 43-2007/T del 18 aprile 2008: la ratio legis dell’agevolazione fiscale è quella della “neutralizzazione fiscale del trapasso generazionale di ogni realtà od organismo imprenditoriale direttamente [i.e azienda o un suo ramo] o indirettamente [i.e. le partecipazioni societarie] produttivo, preservandone efficienza, funzionalità ed unitarietà”.
[11] Basilavecchia M. – Pischetola A., Tassazione dei patti di famiglia e dei trasferimenti di cui all’art.1 comma 78 legge 27 dicembre 2007 n.296 (cd Finanziaria 2007), Studio del C.N.N. Commissione Studi Tributari numero 43-2007/T del 18 aprile 2008; Busani A., Il patto di famiglia, Milano, 2019, p.657.
[12] Arlati L., Esenzione dall’imposta di successione e donazione e passaggio generazionale, in Federnotizie.it, 13 ottobre 2023.
[13] E’ quindi agevolabile anche il trasferimento di una percentuale minoritaria del capitale sociale, non operando alcun limite quantitativo. Il riferimento della norma alla “titolarità del diritto” induce a ritenere che possa beneficiare dell’agevolazione anche il trasferimento di una porzione giuridica della quota(per esempio, l’usufrutto): Marvulli E., Disciplina specifica per i trasferimenti derivanti da trust ed estensione dei benefici per i passaggi generazionali, in Il fisco, 41, 2024, p. 3793.
[14] L’assenza della richiesta di ulteriori requisiti, oltre a quello del mantenimento della titolarità del diritto, porta a ritenere che l’esenzione si applichi anche nel caso di più trasferimenti, tra gli stessi soggetti, di porzioni della medesima partecipazione di società di persone.
[15] Cass., ordinanza del 28 febbraio 2023 n.6082, segnalata da Foglia G. – Cecci M., Esenzione da imposta sulle donazioni per il trasferimento di quote sociali: prevale l’interpretazione “teleologica”, in Corriere Tributario, 5, 2023, p.469 e da Gabelli M., Osservatorio fiscale, in Le Società, 6, 2023, p.774: “L’agevolazione va di conseguenza applicata a tutti i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che consentono all’avente causa di acquisire o integrare il controllo di una società che svolge effettivamente un’attività d’impresa, poiché solo a questa condizione il trasferimento del controllo di una società può ritenersi equivalente al trasferimento di un’azienda. Infatti, secondo i Giudici adottando la soluzione contraria verrebbero agevolati i trasferimenti di partecipazioni in “società senza impresa”, ovvero dove siano stati veicolati beni non costituenti azienda (denaro, fabbricati, terreni, valori mobiliari) con il rischio di uno svuotamento del tributo successorio.”
[16] L’Agenzia delle Entrate, dopo una prima interpretazione letterale (in Circolare n. 3/E/2008, in www.agenziaentrate.gov.it; Risposta a Interpello n.450/2019, in www.agenziaentrate.gov.it), abbraccia la tesi della necessità dello svolgimento dell’attività imprenditoriale, oltre che del controllo (in Risposta a Interpello n.552/2021, in www.agenziaentrate.gov.it; Risposta a Interpello n.185/2023, in www.agenziaentrate.gov.it).
In dottrina Tassani T., Profili fiscali del passaggio generazionale d’impresa, Studio del C.N.N. Commissione Studi Tributari numero 36-2011/T del 15 luglio 2011, p.10; Friedmann U. – Pischetola A. – Raponi F., Una recente prassi in tema di agevolazione di cui all’art.3, comma 4 ter del TUS (d. lgs. n. 346/90), in CNN Notizie, Notiziario n.207 del 9 novembre 2021; Arlati L., Esenzione dall’imposta di successione e donazione e passaggio generazionale, in Federnotizie.it, 13 ottobre 2023.
[17] In passato si distingueva tra trasferimento della partecipazione di controllo di una holding mista, che esercita anche attività d’impresa, al quale veniva applicata l’esenzione, e trasferimento della partecipazione di controllo di una holding pura, che si limita al controllo e al finanziamento delle società partecipate operative, per il quale era dubbia l’applicazione dell’esenzione.
[18] Cass., ordinanza del 28 febbraio 2023 n.6082, segnalata da Gabelli M., Osservatorio fiscale, in Le Società, 6, 2023, p.774; Risposta a Interpello 450/2019, in www.agenziaentrate.gov.it; Risposta a Interpello n.185/2023, in www.agenziaentrate.gov.it.
[19] Busani A., Tassazione agevolata del patto di famiglia solo se vi è esercizio di attività d’impresa: una opinabile decisione “additiva” della Cassazione, in Le Società, 7, 2023, p.805; Loconte S. – Molteni B., Passaggio generazionale del patrimonio societario familiare: requisito dell’esercizio dell’attività di impresa, in Il fisco, 2023, 17, p.1643; Tassani T., Requisiti per l’esenzione d’imposta in caso di trasmissione di quote di società di capitali – Trasferimento di partecipazioni ed esercizio effettivo dell’impresa: storia di un disorientamento interpretativo, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2023, 7, p.598; Loconte S.- Molteni B., Trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore dei familiari: ampliamento dell’agevolazione?, in Il fisco, 2024, 25, p.2360.
[20] Tassani T., Requisiti per l’esenzione d’imposta in caso di trasmissione di quote di società di capitali – Trasferimento di partecipazioni ed esercizio effettivo dell’impresa: storia di un disorientamento interpretativo, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2023, 7, p.598; Maistrello A., Prime note sul d.lgs. n.139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali, Studio del C.N.N. Commissione Studi Tributari numero 100-2024/T del 31 ottobre 2024.
[21] Nello stesso senso Tassani T., Trasferimento di ramo o di azienda agevolato se si continua l’attività, in Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2024; Vasapolli A., Trasferimento di quote e aziende con criteri di esenzione più chiari, in Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2024; Maistrello A., Prime note sul d.lgs. n. 139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali, Studio del C.N.N. Commissione Studi Tributari numero 100-2024/T del 5 ottobre 2024.
Di avviso parzialmente diverso Busani A., Esenti da imposte le donazioni di quote di società di persone, in Il Sole 24 Ore, 14 novembre 2024; Caumont Caimi C. – Paccagnella F., Imposta su donazioni e successioni: dalla riforma dubbi e opportunità per trust e passaggi generazionali, in Corriere tributario, 12, 2024, p.1015: “Si deve effettuare un’analisi caso per caso. Al più, dovrebbero essere escluse dal beneficio solo le società che non svolgono alcuna reale attività economica, quali le società “cassaforte”, mere intestatarie di asset di per sé non agevolabili (beni immobili, denaro o partecipazioni di minoranza). Dovrebbero invece essere in ogni caso ammesse le società semplici che svolgono un’attività economica (es. società agricole), le holding “dinamiche”, esercenti un’effettiva attività di direzione e coordinamento di una pluralità di partecipazioni e investimenti, e pure le holding statiche che controllano una o più società operative (adottando un criterio look through). Per le stesse ragioni, sembra corretto ammettere al beneficio le società intestatarie di un complesso di beni costituenti oggettivamente un’azienda, anche se non ancora operativa (o temporaneamente inattiva).”
C’è anche chi consiglia, finché l’Agenzia delle Entrate non si sarà espressa al riguardo, di assolvere l’imposta sui trasferimenti gratuiti (effettuati dal 2025) e poi presentare apposita istanza di rimborso, invocandone l’esclusione da tassazione, valutando anche la possibilità di richiedere il parere dell’Amministrazione finanziaria tramite interpello ordinario: Marvulli E., Disciplina specifica per i trasferimenti derivanti da trust ed estensione dei benefici per i passaggi generazionali, in Il fisco, 41, 2024, p. 3793. Si invita alla prudenza anche in Nicolosi F. – Elsisi K., Passaggi generazionali: temi aperti su società senza impresa, controllo e holding, in Corriere Tributario, 6, 2024, p.539: “La nuova disposizione si caratterizza per una marcata chiarezza e una logica suddivisione dei presupposti richiesti per beneficiare dell’agevolazione; tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente a “forzare” l’Amministrazione finanziaria e i supremi giudici a rivedere la propria posizione restrittiva in tema di trasferimenti di società “senza impresa” e circa la necessità di adozione di un approccio look-through per le holding che detengono solamente partecipazioni in società controllate.”
[22] Si delinea la divergenza tra la normativa fiscale di cui all’art.3, comma 4 ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990 n.346 e la normativa civilistica in tema di patto di famiglia, sotto tre differenti profili.
Difatti:
- mentre la normativa fiscale prevede l’esenzione dall’imposta di donazione e successione per i trasferimenti, effettuati, oltre che a favore dei discendenti, anche a favore del coniuge, l’art. 768 bis c.c. non prevede il coniuge tra i beneficiari del patto di famiglia;
- mentre la normativa fiscale non richiede più espressamente, ai fini del beneficio, l’esercizio dell’attività di impresa da parte del beneficiario, in tema di patto di famiglia la dottrina unanime – di fronte al silenzio dell’art. 768 bis c.c. sul punto – ritiene che elemento essenziale del patto è il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali finalizzate all’esercizio di un’impresa, laddove il mero godimento di beni non è qualificabile come svolgimento di un’attività imprenditoriale. Pertanto, mentre parte della dottrina ritiene che l’esenzione fiscale si applichi anche ai trasferimenti di partecipazioni di tutte le holding e delle società di mero godimento immobiliare, la dottrina civilistica unanime ritiene che il patto di famiglia sia ammissibile per le partecipazioni di holding, che svolgono anche attività di gestione, e che sia da escludere per le partecipazioni di società di mero godimento: TASSINARI F., Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali. Il patto di famiglia per l’impresa e la tutela dei legittimari, in Patti di famiglia per l’impresa, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2006, in https://elibrary.fondazionenotariato.it/; RIZZI G., Patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento dell’azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie, Padova, 2008, p.22; VINCENTI A., Il patto di famiglia compie cinque anni: spunti di riflessione sul nuovo tipo contrattuale, in Diritto di famiglia, 2011, p.1441; FERRUCCI A., Il patto di famiglia: casi e questioni di interesse notarile, Focus Civilistico del 16 giugno 2022.
- mentre dalla normativa fiscale emerge che è rilevante la consistenza e la qualità della partecipazione (cioè che la partecipazione sia di maggioranza) solo nel caso di trasferimenti di partecipazioni di società di capitali che consentono l’acquisto del controllo, in tema di patto di famiglia è invece discusso se detto contratto possa avere a oggetto il trasferimento di qualsiasi partecipazione societaria, anche minima e senza distinzioni sotto il profilo qualitativo.
Secondo parte della dottrina, considerando la ratio dell’istituto, ravvisabile nell’esigenza di agevolare la continuità gestionale delle imprese nel passaggio generazionale, l’art. 768 bis c.c. richiede un’interpretazione restrittiva, per cui il patto di famiglia può essere utilizzato solo per il trasferimento di una partecipazione che consente al legittimario assegnatario di conseguire un potere di indirizzo e/o governo della società o un’influenza sulle scelte gestionali della medesima o di continuare a esercitare il potere gestionale già esercitato dal cedente. Pertanto, possono costituire oggetto di patto di famiglia le partecipazioni di società di persone che attribuiscono al discendente acquirente il potere di concorrere alla gestione della società (escludendo quindi le quote del socio accomandante di s.a.s.) e le partecipazioni delle società di capitali “di riferimento”, che consentono di far acquisire un potere di indirizzo sulla gestione sociale (escludendo quindi le azioni di socio accomandante nelle s.a.p.a.): PETRELLI G., La nuova disciplina del “patto di famiglia”, in Rivista del Notariato, 2006, p.416; MANES P., Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare, in Contratto e impresa, 2006, p.558; CAROTA L., Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia, Torino, 2008, p.177. Secondo altra dottrina, il tenore letterale della disposizione, che fa genericamente riferimento alle “partecipazioni”, legittimerebbe un’interpretazione estensiva della norma. Pertanto, potrebbero essere oggetto di patto di famiglia tutte le partecipazioni societarie, di ogni tipo ed entità, senza limiti né quantitativi né qualitativi, non rilevando il tipo o la natura delle società le cui partecipazioni vengono cedute (purché la società eserciti attività di impresa), né le caratteristiche del soggetto cedente o cessionario (sarebbero quindi ammessi i patti di famiglia aventi a oggetto partecipazioni societarie di minoranza, azioni di risparmio, partecipazioni in nuda proprietà, partecipazioni detenute per mere finalità speculative o di investimento): Così PISCHETOLA A., Prime considerazioni sul “patto di famiglia”, in Vita Notarile, 2006, I, p.468; LOMBARDI G – MAISTO G., Il patto di famiglia: l’imprenditore sceglie il proprio successore, in Corriere Giuridico, 2006, p.720; MATERA P., Il patto di famiglia. Uno studio di diritto interno e comparato, Torino, 2012, 62; FERRUCCI A., Ammissibilità del patto di famiglia avente a oggetto qualunque quota di partecipazione al capitale di qualsiasi società, con esclusione delle partecipazioni di quelle società per le quali non esista una effettiva attività di impresa, Risposta a Quesito n.25-2020/C del 16 giugno 2020.
[23] Risposta a Interpello n.185/2023, in www.agenziaentrate.gov.it. Analogamente Risposta a Interpello della DRE Lombardia n.904-86017/2011; Corte Cost., sentenza del 6 maggio 2020 n.120, depositata il 23 giugno 2020, in www.federalismi.it.
[24] Cass., sentenza del 23 febbraio 2023 n.5674, in https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
[25] Maistrello A., Prime note sul d.lgs. n.139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali, Studio del C.N.N. Commissione Studi Tributari numero 100-2024/T del 31 ottobre 2024.
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