22 Gennaio 2025

Limite detrazioni oltre i 75.000 euro di reddito complessivo

A cura di dott. Valerio Locatelli, Managing Partner
Studio Locatelli Sani Ravani & Associati

L’art. 2 della Legge di Bilancio 2025, al comma 9, ha previsto l’introduzione dell’art. 16-ter all’interno del TUIR. Quest’ultimo pone in essere drastiche limitazioni alle detrazioni fruibili dai contribuenti con più di 75.000 euro di reddito complessivo; si noti che, per il calcolo di tale limite, dev’essere escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Il meccanismo introdotto è basato su di un tetto massimo alle spese detraibili, da calcolarsi come prodotto tra l’importo base previsto dalla normativa e il coefficiente moltiplicativo di riferimento.

1. Calcolo del plafond di detraibilità

La formula del plafond di detraibilità è così determinata: importo base * coefficiente.

Importo base

L’importo base da prendersi a riferimento è pari a:

  1. 14.000 euro per i contribuenti con reddito tra i 75.000 e i 100.000 euro;
  2.  8.000 euro per i contribuenti con reddito oltre i 100.000 euro.

Coefficiente

Il coefficiente moltiplicativo di riferimento è, invece, da determinarsi in funzione dei figli a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR. A tal fine si rammenta che sono considerati fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, somma innalzata a 4.000 euro per i figli di età fino ai 24 anni.

Segnatamente il coefficiente moltiplicativo è così individuato:

  • 0.5 in assenza di figli a carico;
  • 0.7 con un figlio a carico;
  • 0.85 con due figli a carico;
  • 1 con tre o più figli a carico (o con un figlio disabile).

Esempio calcolo plafond di detraibilità

Contribuente, senza figli a carico, con un reddito dichiarato di 82.000 euro:

Importo base: 14.000 euro.

Coefficiente: 0.5.

Plafond: 14.000 * 0.5 = 7.000 euro.

All’interno della seguente tabella sono presentate tutte le casistiche possibili dell’ammontare del plafond di detraibilità.

  Reddito
Figli a carico 75.000 €- 100.000 € oltre i 100.000 €
0 7.000 € 4.000 €
1 9.800 € 5.600 €
2 11.900 € 6.800 €
3 o più 14.000 € 8.000 €

Come può evincersi, il plafond massimo di spesa detraibile sarà sensibilmente ridotto in assenza di figli a carico, andando invece a premiare chi ha più figli da mantenere.

2. Oneri detraibili

In via generale, concorrono nel limite del plafond di detraibilità tutte le spese detraibili contenute nel TUIR o in altra fonte normativa, fatte salve quelle esplicitamente escluse dalla normativa.

Ai fini del calcolo del plafond, occorre evidenziare che l’importo considerato è l’ammontare di spesa che dà diritto alla detrazione e non, invece, la detrazione effettiva spettante. Per comprendere meglio il meccanismo di funzionamento, si pensi ad esempio al caso in cui si sostengano 40.000 euro di spese di ristrutturazione edilizia, ex art. 16bis del TUIR, detraibili in 10 anni in via generale al 36%: in tal caso, l’onere attribuito a ciascuno dei 10 anni su cui calcolare la detrazione è pari a 4.000 euro (rata di 1/10) ed è pertanto quest’ultimo importo a rientrare nel calcolo del plafond. Ipotizzando la piena capienza, occorre comunque notare come la detrazione effettiva sia pari soltanto al 36% di tale ammontare, ossia 1.440 euro. Tale effetto limitativo verrà pertanto ampliato nell’ipotesi in cui la rata annua della spesa detraibile esaurisca, o ecceda, il plafond. 

Conseguentemente, in caso di molteplici spese che comportino il superamento del plafond sarà fondamentale valutare attentamente quali di queste portare effettivamente in detrazione, privilegiando naturalmente quelle aventi aliquota di detraibilità più alta. 

Di seguito si forniscono alcuni esempi applicativi, che possono meglio illustrare il funzionamento operativo del plafond di detraibilità.


Esempio 1: Single senza figli

Reddito di 105.000 euro, senza figli a carico.

Calcolo plafond: 8.000 * 0.5 = € 4.000 

Spese detraibili sostenute: € 70.000 nel 2025 per ristrutturazione edilizia sull’abitazione principale detraibile in 10 anni. Quota annua € 7.000 (detraibile al 50%).

Il plafond è già superato di 3.000 euro (quota spesa detraibile 7.000 – plafond 4.000).

Ogni altra spesa diventa indetraibile (assumendo che questa sia quella a più alta percentuale di detrazione). 

A fronte del plafond di € 4.000, la quota effettivamente detratta è di € 2.000 (4.000 -quota spesa detraibile- * 50% -coefficiente di detraibilità)


Esempio 2: Genitore con 3 figli

Reddito di 120.000 euro, con 3 figli a carico.

Calcolo plafond: 8.000 * 1 = € 8.000

Spese detraibili sostenute: 

  • € 30.000 sostenuti nel 2025 per ristrutturazione edilizia detraibile in 10 anni, non afferente ad immobile adibito ad abitazione principale. Quota annua € 3.000 (detraibile al 36%).
  • € 60.000 sostenuti nel 2025 di ecobonus per interventi sull’abitazione principale detraibile in 10 anni. Quota annua € 6.000 (detraibile al 50%).

Totale spese detraibili: € 6.000 + € 3.000 = € 9.000

Il plafond è superato di 1.000 euro (totale spese detraibili 9.000 – plafond 8.000).

A fronte del plafond di € 8.000, la quota effettivamente detratta è di € 3.720 (6.000 * 50% + 2.000 * 36%)


Esempio 3: Genitore con un figlio a carico fuorisede

Reddito di 78.000 euro, con un figlio a carico. 

Calcolo plafond: 14.000 * 0.7 = € 9.800 

Spese detraibili sostenute: 

  • Tasse universitarie sostenute nel 2025: € 3.000 (detraibili al 19%)
  • Affitto studente fuori sede sostenute nel 2025: € 2.633 (detraibile al 19%)
  • Bonus mobili: spesa complessiva di € 4.500 nel 2025,  quota annua € 450 (detraibile al 50%).

Totale spese detraibili: € 3.000 + € 2.633 + € 450 = € 6.083.

Il plafond non è superato.

A fronte del plafond di € 9.800, la quota effettivamente detratta è di € 1.295,27 (450 * 50% + 3.000 * 19% + 2.633 * 19%)


Esempio 4: stesso esempio precedente, ma con reddito oltre i 100.000 euro

Reddito di 105.000 euro, con un figlio a carico.

Calcolo plafond: 8.000 * 0.7 = € 5.600.

Il plafond è superato di € 483 (totale spese detraibili € 6.083 – plafond € 5.600).

A fronte del plafond di € 5.600, la quota effettivamente detratta è € 1.203,50 (450 * 50% + 5.150* 19%).


3. Spese escluse dal calcolo del plafond

Si sottolinea che tutte le rate di spesa sostenute entro il 31 dicembre 2024 e detraibili negli anni successivi non sono soggette alla normativa di limitazione in oggetto; pertanto, le stesse saranno escluse dal calcolo del plafond e continueranno ad essere detraibili nei soli limiti delle rispettive normative di riferimento.

Inoltre, per esplicita previsione normativa, non concorrono alla determinazione del plafond di detraibilità le seguenti spese:

  • le spese sanitarie, che rimarranno detraibili al 19% oltre la soglia dei 129,11 euro (art. 15, c. 1 – lett. c del TUIR);
  • le detrazioni per investimenti in startup e PMI innovative, determinate ai sensi dell’art. 29 e 29bis del D.L. 34/2020 e dell’art. 4 c. 9 e 9-ter del D.L. 3/2015;
  • gli interessi passivi e i relativi oneri, pagati con riferimento a prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024 (art. 15, c. 1 – lett. a del TUIR);
  • gli interessi passivi e i relativi oneri per mutui ipotecari contratti, entro il 31.12.2024, per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, c. 1 – lett. b del TUIR);
  • gli interessi passivi e i relativi oneri per mutui ipotecari contratti, entro il 31.12.2024, per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale (art. 15, c. 1-ter del TUIR).

Si ricorda, inoltre, che, per i soggetti con un reddito superiore a 120.000 euro, era già prevista dal 2020 una riduzione per alcuni oneri detraibili parametrata al reddito (tra cui rientravano, per esempio, le spese per l’istruzione o lo sport dei figli, assicurazioni sulla vita o spese veterinarie. Restavano, invece, escluse le spese sanitarie, per ristrutturazioni o per interessi passivi su mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale), che portava ad un loro azzeramento in caso di reddito superiore a 240.000 euro. Sono, quindi, auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al coordinamento di questa riduzione con le nuove disposizioni introdotte con riferimento al plafond di detraibilità.

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