2 Gennaio 2025

A volte (e più volte) ritornano… assegnazioni e cessioni agevolate 2025

Le novità di interesse notarile della Legge di bilancio 2025

Le assegnazioni e cessioni di beni immobili e mobili registrati (e le trasformazioni di società) agevolate tornano in pista nel 2025. Nuovo tentativo di svuotare e cancellare decine di migliaia di società inattive e spesso “di comodo”.

Dopo la tornata del 2016, prorogata al 2017 a causa dei ritardi nell’emanazione della circolare (che arrivò solo a giugno 2017), e quella del 2022 con la raffazzonata proroga tardiva del 2023[1], ecco le “nuove” assegnazioni, con la Legge di bilancio 2025[2] (art. 1, commi 31 e ss. Legge 30 dicembre 2024, n. 207[3]).

In questa tabella abbiamo riportato in grassetto sottolineato le irrilevanti novità rispetto alle precedenti, visto che è ormai tradizione del Legislatore riprendere quasi testualmente le norme precedenti.

2025

31. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limi tata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 32 a 36 del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.

32. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta prece denti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasforma zione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si tra sformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

33. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dal l’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della de terminazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori suddetti.

34. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

35. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 31 a 33, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

36. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 31 a 35 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

37. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 del l’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

2022

100. Le società in nome collettivo, in ac­comandita semplice, a responsabilità limi­ tata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare le di­sposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove pre­scritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

101. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitu­iva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella mi­ sura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

102. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dal­ l’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori deter­minati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della de­terminazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

103. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

104. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 100 a 102, le ali­quote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

105. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

106. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 mag­gio 2023. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 del­l’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.  

Questo il testo di raffronto.

Come si può notare, è tutto assolutamente invariato, essendo solo state traslate al 2024/2025 le date dell’ultima tornata.

Ci si domanda se non valesse la pena renderle un po’ più attrattive delle precedenti, ma tant’è…

A questo punto, è pressoché escluso che l’Agenzia delle Entrate pubblichi una nuova Circolare, come non lo fece nel 2022, per cui rimarrà viva, con tutte le sue lacune, la ben nota Circolare 26E del 2016 (che a sua volta non risolveva molti temi lasciati aperti dalle assegnazioni ancora precedenti).

Come sempre, il legislatore (destra, sinistra, centro, non fa alcuna differenza) è rimasto autoreferenziale, non ha neanche letto le centinaia di commenti scritti dai professionisti del settore (notai e commercialisti in primis) in questi anni e ha così perso l’ennesima occasione di fare un buon lavoro.

E quindi, non è difficile profetizzare che difficilmente questa norma (che potrebbe finalmente diventare norma a regime, così come potrebbe e dovrebbe accadere per le rivalutazioni di quote sociali) avrà una grande applicazione.

Peccato.

P.S. Se vi sembra di aver già letto questa “pillola”, ebbene sì, ricordate bene. Se il legislatore usa il copia-e-incolla, lo facciamo anche noi.


Note

[1] Si veda, in proposito, quanto già pubblicato in questa Rivista. Tra i più recenti studi del Consiglio Nazionale del Notariato, cfr. F. RAPONI, Cessioni onerose di beni immobili in favore dei soci agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili, Studio Tributario n. 45-2023/T, in CNN Notizie, del 19 giugno 2023, n. 113 e ID, Trasformazione di società commerciale in società semplice agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili, Studio Tributario n. 44-2023/T, in CNN Notizie del 20 giugno 2023, n. 114.

[2] Cfr. Legge di Bilancio 2025. Approvazione definitiva alle Camere, in FiscoOggi.

[3] Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305 (Supplemento Ordinario n.43).

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